Art. 10 
 
              Provvedimenti conclusivi del procedimento 
 
  1. Qualora l'istanza di accesso  generalizzato  sia  accolta,  alla
risposta sono allegati i dati e i documenti richiesti. 
  2. Il rilascio di  dati  o  documenti  in  formato  elettronico  e'
gratuito. Ove richiesti in formato cartaceo, e' previsto il  rimborso
del solo costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione  per  la
riproduzione su  supporti  materiali,  secondo  quanto  indicato  nel
regolamento dell'Autorita' del 31 maggio 2016 in materia di  rimborso
dei costi di riproduzione per il rilascio di copie. 
  3. Ai sensi dell'art. 5-bis,  comma  3,  del  decreto  trasparenza,
l'accesso civico generalizzato e' rifiutato nei casi  di  segreto  di
Stato e negli altri casi di divieto  di  accesso  o  di  divulgazione
previsti dalla legge. Per le altre ipotesi indicate al  comma  3  del
medesimo  decreto,  occorre  riferirsi  alla  disciplina  di  settore
laddove  l'accesso  sia  subordinato  al   rispetto   di   specifiche
condizioni, modalita' o limiti ivi stabiliti. 
  4. L'accesso civico generalizzato e' rifiutato qualora  il  diniego
sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela  degli
interessi pubblici e privati indicati  nell'art.  5-bis,  comma  1  e
comma 2, del decreto trasparenza. 
  5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi
pubblici e privati individuati nel comma 4  si  applicano  unicamente
per il periodo nel quale la protezione e' giustificata  in  relazione
alla natura del dato. 
  6. L'accesso civico generalizzato non puo' essere negato  ove,  per
la tutela degli interessi pubblici e privati di cui ai commi  1  e  2
dell'art.  5-bis,  sia  sufficiente  fare  ricorso   al   potere   di
differimento.