Art. 12 
 
                        Richiesta di riesame 
 
  1.  Il  richiedente,  nei  casi  di  diniego  totale   o   parziale
dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto,  ovvero
i controinteressati nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di
accesso nonostante la loro motivata opposizione,  possono  presentare
richiesta di riesame al RPCT dell'ANAC, che decide con  provvedimento
motivato entro venti giorni dall'acquisizione all'Ufficio  protocollo
dell'istanza, informandone il Consiglio. 
  2. Nei casi  in  cui  il  titolare  dell'ufficio  responsabile  del
procedimento coincida con  il  RPCT  dell'ANAC,  sulla  richiesta  di
riesame  provvede  il  segretario  generale.  In  tali  ipotesi,  nei
provvedimenti adottati in prima istanza, l'ufficio  responsabile  del
procedimento  indica  al  richiedente  che  all'istanza  di   riesame
provvede il segretario generale. 
  3. L'istanza di riesame viene  presentata  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, 2, 3 e si intende  ricevuta  nel  giorno  in  cui  e'  stata
acquisita all'ufficio protocollo dell'Autorita', ovvero nel giorno in
cui e' acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata  con
ricevuta di ritorno, ovvero mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC)  all'indirizzo   accessofoia@pec.anticorruzione.it -   dedicato
esclusivamente alle  istanze  di  accesso  civico  generalizzato  nei
confronti dell'ANAC. 
  4. Se  l'accesso  e'  stato  negato  o  differito  a  tutela  della
protezione dei dati personali, il RPCT provvede  sentito  il  Garante
per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma  7,
del decreto trasparenza. 
  5. A decorrere dalla  comunicazione  al  Garante,  il  termine  per
l'adozione del provvedimento da parte del RPCT e' sospeso  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a dieci giorni, in conformita' all'art.  5,  comma  7,  del
decreto trasparenza.