Art. 10 
 
Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9
                           del regolamento 
 
  1.  Il  Ministero,  sentite  le  regioni  o  le  province  autonome
interessate, rilascia le autorizzazioni in deroga ai divieti previsti
dall'articolo 6, in casi eccezionali e previa verifica dei motivi  di
interesse generale imperativo, compresi quelli di  natura  sociale  o
economica, e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9  del
regolamento. 
  2. La richiesta e' presentata al Ministero secondo le  modalita'  e
la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2 e 3. 
  3. Il Ministero valuta la richiesta seguendo la procedura stabilita
dall'articolo 8, commi  4  e  5,  e  si  avvale,  in  ogni  fase  del
procedimento, del supporto tecnico dell'ISPRA. 
  4. Se la richiesta e' valutata positivamente, il Ministero presenta
la domanda di autorizzazione alla  Commissione  europea,  secondo  la
procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento. 
  5. Nel caso in cui l'istruttoria accerti l'insussistenza dei motivi
di interesse generale imperativo di cui al  comma  1  oppure  che  il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti  dall'articolo
9 del regolamento o nel caso in cui la Commissione europea rigetti la
domanda di autorizzazione di cui al comma  precedente,  il  Ministero
da' notizia al richiedente dell'esito negativo della richiesta  nelle
forme stabilite dalla legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 10: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  si
          veda nelle note all'art. 8.