Art. 12 
 
Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive
  di  rilevanza  unionale  e  nazionale  ed  obblighi  dei   soggetti
  autorizzati 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento,  i  soggetti
ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni previste  dal
presente decreto sono tenuti a: 
    a) comunicare al Ministero  ogni  variazione  delle  informazioni
fornite nella richiesta di permesso  o  di  autorizzazione,  ai  fini
dell'aggiornamento del provvedimento; 
    b) comunicare al Ministero ed agli uffici delle Regioni  o  delle
Province autonome competenti per territorio  l'eventuale  attivazione
del piano di emergenza di  cui  all'articolo  8  del  regolamento  ed
all'articolo 9, comma 2, lettera i); 
    c) conservare i  documenti  relativi  agli  esemplari  di  specie
esotiche invasive detenuti, oltre al permesso,  all'autorizzazione  o
al documento di cui all'articolo 8,  paragrafo  6,  del  regolamento,
sino al termine della detenzione degli esemplari; 
    d) tenere il registro di detenzione  degli  esemplari  di  specie
esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare sono definiti contenuto, formato e modalita' di
compilazione del registro di detenzione degli esemplari delle  specie
esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui  al  comma
1, lettera d).