Art. 8 
 
Istruttoria per rilascio dei permessi  previsti  all'articolo  8  del
                             regolamento 
 
  1. Il Ministero rilascia i permessi in deroga ai  divieti  previsti
all'articolo 6, previa verifica del possesso dei  requisiti  previsti
all'articolo 8 del regolamento e sentite le  Regioni  o  le  Province
Autonome interessate. 
  2. La richiesta di deroga di  cui  al  comma  1  e'  presentata  al
Ministero, utilizzando il modulo e secondo  la  procedura  pubblicata
nel  sito  internet  istituzionale  ed  include  i  documenti  e   le
informazioni indicati nel predetto modulo. In caso  di  richiesta  di
permesso di trasporto sono, altresi', indicati, laddove necessario, i
punti di sosta nonche' di destinazione  temporanea  degli  esemplari,
quando si verificano eventi che interrompono il viaggio o lo  rendono
incompatibile con il benessere degli animali. 
  3. Insieme alla richiesta di permesso, il richiedente  fornisce  la
prova del pagamento della tariffa di cui all'articolo 29. 
  4. Verificata la regolarita'  della  documentazione  allegata  alla
richiesta di cui al comma 2 e la conformita' a  quanto  previsto  dal
regolamento, il Ministero dispone  apposita  ispezione  dell'impianto
per accertare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento. A
tal fine, il Ministero  puo'  avvalersi  dell'ISPRA  e  degli  uffici
competenti della Regione o della Provincia Autonoma  territorialmente
competente. Dell'ispezione e' redatto apposito verbale  ai  fini  del
rilascio del permesso. 
  5. Il Ministero si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA  in  ogni
fase della  valutazione  dell'istanza.  Nel  caso  di  richieste  che
prevedono la  produzione  scientifica  per  uso  medico  di  prodotti
derivati da  esemplari  di  specie  esotiche  invasive  di  rilevanza
unionale e  nazionale,  i  permessi  sono  rilasciati  previo  parere
positivo del Ministero della salute, dal quale risulta indispensabile
l'utilizzo di detti prodotti ai fini della tutela della salute  umana
e che per la  produzione  di  essi  non e'  possibile  l'utilizzo  di
esemplari di altre specie. 
  6. Nel caso in cui l'istruttoria accerta che il richiedente non  e'
in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, il Ministero  da'
notizia dell'esito negativo dell'istanza nelle forme stabilite  dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti  amministrativi  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.