Art. 17 
 
           Dirigenza sanitaria del Ministero della salute 
 
  1. Al fine di  assicurare  un  efficace  assolvimento  dei  compiti
primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute,  i
dirigenti del Ministero della salute con  professionalita'  sanitaria
di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni,  e  quelli  successivamente
inquadrati  nelle  corrispondenti  qualifiche,  sono   collocati,   a
decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  e
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  in
unico livello, nel ruolo  della  dirigenza  sanitaria  del  Ministero
della salute. La contrattazione  collettiva  nazionale  successiva  a
quella   relativa   al   quadriennio   2006-2009,   ferma   rimanendo
l'esclusivita' del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti  sanitari
del Ministero della  salute,  prioritariamente  e  nei  limiti  delle
risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti
dal  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502,   per   le
corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti
nei relativi contratti collettivi nazionali  di  lavoro.  Nelle  more
dell'attuazione di quanto previsto dal  periodo  precedente  e  fermo
restando quanto previsto  al  comma  4,  ai  dirigenti  sanitari  del
Ministero della salute continua a spettare il  trattamento  giuridico
ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio  maturati
presso il Ministero della salute nei profili  professionali  sanitari
anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono  equiparati  ai
titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale. 
  2. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni
organiche  vigenti,  sono  individuati  il  contingente   dei   posti
destinati al ruolo della  dirigenza  sanitaria  del  Ministero  della
salute e i principi generali in materia di  incarichi  conferibili  e
modalita' di attribuzione degli stessi. I posti e  gli  incarichi  di
cui al periodo precedente sono individuati e ripartiti con successivo
decreto del Ministro della salute. Sono  salvaguardate  le  posizioni
giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui  al
comma 1, gia' inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti
del Ministero della salute alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui
ai commi 4 e 5. 
  3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della
salute avviene mediante pubblico concorso per  titoli  ed  esami,  in
coerenza con la  normativa  di  accesso  prevista  per  la  dirigenza
sanitaria del  Servizio  sanitario  nazionale,  e  nell'ambito  delle
facolta' assunzionali vigenti per il Ministero  della  salute.  Fermo
restando quanto previsto dal comma 1,  gli  incarichi  corrispondenti
alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e  individuati  ai
sensi del comma 2, sono attribuiti in conformita' con le disposizioni
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni. 
  4. Nei limiti del contingente di posti quantificato  ai  sensi  del
comma 2, agli  incarichi  di  direzione  di  uffici  dirigenziali  di
livello non  generale  corrispondenti  agli  incarichi  di  struttura
complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
si accede in base ai requisiti previsti per  la  dirigenza  sanitaria
del Servizio sanitario nazionale previa procedura  selettiva  interna
ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. La  procedura  di  conferimento  e'  attivata  in
relazione  alle  posizioni  che   si   rendono   disponibili   e   il
differenziale retributivo da  corrispondere  ai  soggetti  incaricati
grava per la prima volta  sulle  risorse  finanziarie  del  Ministero
della salute come previste dalla  normativa  vigente  in  materia  di
assunzioni. 
  5. I dirigenti sanitari del  Ministero  della  salute  che  abbiano
ricoperto incarichi di direzione di uffici  dirigenziali  di  livello
non generale corrispondenti agli incarichi di struttura  complessa  o
di direzione di aziende sanitarie o di enti  del  Servizio  sanitario
nazionale per almeno cinque anni,  anche  non  continuativi,  possono
partecipare  alle   procedure   per   l'attribuzione   di   incarichi
dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma  4,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari  a
tre anni, nonche'  partecipare  al  concorso  previsto  dall'articolo
28-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.  Si  applica
l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
dello Stato. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  18,  comma  8,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in
          materia sanitaria, a  norma  dell'art.  1  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421»: 
              «Art. 18 (Norme finali e transitorie). - (Omissis). 
              8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro della  sanita',  vengono
          estese,  nell'ambito  della  contrattazione,  al  personale
          dipendente  dal   Ministero   della   sanita'   attualmente
          inquadrato nei profili professionali  di  medico  chirurgo,
          medico  veterinario,   chimico,   farmacista,   biologo   e
          psicologo le norme  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, in quanto applicabili.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni : 
              «Art. 15 (Disciplina della  dirigenza  medica  e  delle
          professioni sanitarie). - 1. Fermo  restando  il  principio
          dell'invarianza della  spesa,  la  dirigenza  sanitaria  e'
          collocata  in  un  unico  ruolo,   distinto   per   profili
          professionali,  ed  in  un  unico  livello,  articolato  in
          relazione  alle  diverse  responsabilita'  professionali  e
          gestionali. In sede di contrattazione collettiva  nazionale
          sono  previste,  in  conformita'   ai   principi   e   alle
          disposizioni del presente decreto, criteri generali per  la
          graduazione  delle  funzioni   dirigenziali   nonche'   per
          l'assegnazione,  valutazione  e  verifica  degli  incarichi
          dirigenziali e per l'attribuzione del relativo  trattamento
          economico accessorio correlato alle funzioni attribuite  ed
          alle connesse responsabilita' del risultato. 
              2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata  dal  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto. 
              3.    L'attivita'    dei    dirigenti    sanitari    e'
          caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni  e
          funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
          di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
          verifica,  sono  progressivamente   ampliati.   L'autonomia
          tecnico-professionale, con le connesse responsabilita',  si
          esercita     nel     rispetto     della      collaborazione
          multiprofessionale, nell'ambito di  indirizzi  operativi  e
          programmi di attivita' promossi, valutati  e  verificati  a
          livello   dipartimentale    ed    aziendale,    finalizzati
          all'efficace utilizzo delle  risorse  e  all'erogazione  di
          prestazioni appropriate e di  qualita'.  Il  dirigente,  in
          relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati  da
          realizzare  ed  alle  specifiche   funzioni   allo   stesso
          attribuite,  e'  responsabile  del   risultato   anche   se
          richiedente  un   impegno   orario   superiore   a   quello
          contrattualmente definito. 
              4.  All'atto  della  prima  assunzione,  al   dirigente
          sanitario sono affidati compiti professionali  con  precisi
          ambiti  di  autonomia  da  esercitare  nel  rispetto  degli
          indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
          attribuite funzioni di collaborazione e  corresponsabilita'
          nella gestione delle attivita'. A tali  fini  il  dirigente
          responsabile  della  struttura  predispone  e  assegna   al
          dirigente  un  programma  di   attivita'   finalizzato   al
          raggiungimento   degli   obiettivi   prefissati    ed    al
          perfezionamento delle competenze  tecnico  professionali  e
          gestionali riferite  alla  struttura  di  appartenenza.  In
          relazione alla natura e alle caratteristiche dei  programmi
          da realizzare, alle attitudini  e  capacita'  professionali
          del  singolo  dirigente,   accertate   con   le   procedure
          valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
          cinque anni di  attivita'  con  valutazione  positiva  sono
          attribuite funzioni di natura professionale anche  di  alta
          specializzazione,  di   consulenza,   studio   e   ricerca,
          ispettive, di verifica  e  di  controllo,  nonche'  possono
          essere  attribuiti  incarichi  di  direzione  di  strutture
          semplici. 
              5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a  una
          verifica annuale correlata alla retribuzione di  risultato,
          secondo le  modalita'  definite  dalle  regioni,  le  quali
          tengono conto anche dei principi del titolo II del  decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.   150,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  a  una  valutazione   al   termine
          dell'incarico, attinente alle attivita'  professionali,  ai
          risultati raggiunti  e  al  livello  di  partecipazione  ai
          programmi di formazione continua, effettuata  dal  Collegio
          tecnico, nominato dal direttore generale e  presieduto  dal
          direttore di dipartimento, con le modalita' definite  dalla
          contrattazione nazionale. Gli  strumenti  per  la  verifica
          annuale dei dirigenti medici e  sanitari  con  incarico  di
          responsabile  di  struttura  semplice,  di   direzione   di
          struttura  complessa  e  dei  direttori   di   dipartimento
          rilevano la  quantita'  e  la  qualita'  delle  prestazioni
          sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali
          assegnati,   concordati   preventivamente   in   sede    di
          discussione di budget, in base alle risorse  professionali,
          tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano
          gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono  alla
          valutazione delle strategie adottate  per  il  contenimento
          dei costi tramite l'uso appropriato  delle  risorse.  Degli
          esiti positivi di  tali  verifiche  si  tiene  conto  nella
          valutazione  professionale  allo   scadere   dell'incarico.
          L'esito positivo della valutazione professionale  determina
          la  conferma  nell'incarico  o  il  conferimento  di  altro
          incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri  per
          l'azienda, fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  9,
          comma  32,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              6. Ai dirigenti con incarico di direzione di  struttura
          complessa sono attribuite, oltre a quelle  derivanti  dalle
          specifiche competenze professionali, funzioni di  direzione
          e organizzazione della struttura, da attuarsi,  nell'ambito
          degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento  di
          appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
          operante  nella  stessa,  e   l'adozione   delle   relative
          decisioni  necessarie  per  il  corretto  espletamento  del
          servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
          con  finalita'  preventive,  diagnostiche,  terapeutiche  e
          riabilitative, attuati nella struttura  loro  affidata.  Il
          dirigente  e'  responsabile  dell'efficace  ed   efficiente
          gestione  delle  risorse  attribuite.  I  risultati   della
          gestione sono sottoposti  a  verifica  annuale  tramite  il
          nucleo di valutazione. 
              7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
          pubblico per titoli ed esami,  disciplinato  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10  dicembre  1997,
          n. 483, ivi compresa la possibilita'  di  accesso  con  una
          specializzazione in disciplina  affine.  Gli  incarichi  di
          direzione di struttura complessa sono attribuiti  a  coloro
          che siano in possesso dei requisiti di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. 
              7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
          ordinarie,  e  nei  limiti  del  numero   delle   strutture
          complesse previste dall'atto aziendale di cui  all'art.  3,
          comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia  stabilite
          dalla contrattazione collettiva, disciplinano i  criteri  e
          le  procedure  per  il  conferimento  degli  incarichi   di
          direzione  di  struttura  complessa,  previo   avviso   cui
          l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base
          dei seguenti principi: 
                a) la selezione viene effettuata da  una  commissione
          composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e
          da tre direttori  di  struttura  complessa  nella  medesima
          disciplina dell'incarico da conferire, individuati  tramite
          sorteggio da  un  elenco  nazionale  nominativo  costituito
          dall'insieme  degli  elenchi  regionali  dei  direttori  di
          struttura complessa appartenenti  ai  ruoli  regionali  del
          Servizio sanitario nazionale. Qualora  fossero  sorteggiati
          tre direttori di struttura complessa della medesima regione
          ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto,
          non si procede alla  nomina  del  terzo  sorteggiato  e  si
          prosegue  nel  sorteggio  fino  ad  individuare  almeno  un
          componente  della  commissione   direttore   di   struttura
          complessa in regione diversa  da  quella  ove  ha  sede  la
          predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i
          tre componenti sorteggiati; in caso di parita' di  voti  e'
          eletto il componente piu' anziano. In caso di parita' nelle
          deliberazioni  della  commissione  prevale  il   voto   del
          presidente; 
                b) la  commissione  riceve  dall'azienda  il  profilo
          professionale  del  dirigente  da  incaricare.  Sulla  base
          dell'analisi  comparativa   dei   curricula,   dei   titoli
          professionali  posseduti,   avuto   anche   riguardo   alle
          necessarie  competenze  organizzative  e  gestionali,   dei
          volumi  dell'attivita'  svolta,  dell'aderenza  al  profilo
          ricercato e degli esiti di  un  colloquio,  la  commissione
          presenta al  direttore  generale  una  terna  di  candidati
          idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
          Il direttore generale individua il  candidato  da  nominare
          nell'ambito della terna predisposta dalla commissione;  ove
          intenda nominare  uno  dei  due  candidati  che  non  hanno
          conseguito   il   migliore   punteggio,    deve    motivare
          analiticamente la scelta. L'azienda  sanitaria  interessata
          puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi
          alla data del conferimento dell'incarico, nel caso  in  cui
          il dirigente a cui e' stato  conferito  l'incarico  dovesse
          dimettersi  o  decadere,  si  procede   alla   sostituzione
          conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti
          parte della terna iniziale; 
                c) la nomina dei  responsabili  di  unita'  operativa
          complessa  a  direzione  universitaria  e'  effettuata  dal
          direttore generale d'intesa  con  il  rettore,  sentito  il
          dipartimento  universitario  competente,  ovvero,   laddove
          costituita,   la   competente   struttura    di    raccordo
          interdipartimentale, sulla base del curriculum  scientifico
          e professionale del responsabile da nominare; 
                d)  il  profilo  professionale   del   dirigente   da
          incaricare, i curricula dei candidati, la  relazione  della
          commissione sono pubblicati sul sito internet  dell'azienda
          prima della nomina. Sono altresi' pubblicate  sul  medesimo
          sito le motivazioni della scelta  da  parte  del  direttore
          generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula
          dei candidati e l'atto motivato di nomina  sono  pubblicati
          sul       sito       dell'ateneo       e       dell'azienda
          ospedaliero-universitaria interessati. 
              7-ter. L'incarico di direttore di  struttura  complessa
          e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
          sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla  data
          di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di
          cui al comma 5. 
              7-quater.  L'incarico  di  responsabile  di   struttura
          semplice,  intesa  come  articolazione   interna   di   una
          struttura complessa, e' attribuito dal direttore  generale,
          su proposta del  direttore  della  struttura  complessa  di
          afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio  di
          almeno cinque anni nella disciplina oggetto  dell'incarico.
          L'incarico di responsabile di  struttura  semplice,  intesa
          come  articolazione  interna   di   un   dipartimento,   e'
          attribuito dal  direttore  generale,  sentiti  i  direttori
          delle strutture complesse di afferenza al dipartimento,  su
          proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente  con
          un'anzianita' di  servizio  di  almeno  cinque  anni  nella
          disciplina  oggetto  dell'incarico.  Gli  incarichi   hanno
          durata non inferiore a tre anni e non  superiore  a  cinque
          anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi
          da conseguire, la durata, salvo i casi di  revoca,  nonche'
          il corrispondente  trattamento  economico  degli  incarichi
          sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 
              7-quinquies.  Per  il  conferimento  dell'incarico   di
          struttura complessa non possono essere utilizzati contratti
          a tempo determinato di cui all'art. 15-septies. 
              8.  L'attestato  di  formazione  manageriale   di   cui
          all'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
          della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come  modificato
          dall'art.  16-quinquies,   deve   essere   conseguito   dai
          dirigenti con incarico di direzione di struttura  complessa
          entro  un  anno  dall'inizio  dell'incarico;   il   mancato
          superamento  del  primo  corso,  attivato   dalla   regione
          successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
          decadenza dall'incarico stesso. I  dirigenti  sanitari  con
          incarico quinquennale alla data di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono  tenuti  a
          partecipare  al  primo  corso  di  formazione   manageriale
          programmato   dalla   regione,   i   dirigenti   confermati
          nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
          formazione manageriale. 
              9.  I  contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro
          disciplinano le modalita' di salvaguardia  del  trattamento
          economico fisso dei dirigenti in  godimento  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 19  giugno  1999,
          n. 229.». 
              - Il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive    modificazioni,    reca    «Norme     generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche». 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, commi 1-bis, e
          4, 23, comma 1, ultimo periodo e 28-bis, del citato decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali - art.  19
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto
          legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis). 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              (Omissis). 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.». 
              «Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. (Omissis). 
              I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima
          qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di  uffici
          dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari
          ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11,  per  un  periodo
          pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure
          previste dall'art. 21 per  le  ipotesi  di  responsabilita'
          dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero  nel
          momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
          utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza  ai  fini
          del transito, della data di maturazione del  requisito  dei
          cinque anni e, a parita'  di  data  di  maturazione,  della
          maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale.». 
              «Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della
          prima  fascia).  -  1.  Fermo  restando   quanto   previsto
          dall'art.  19,  comma  4,  l'accesso  alla   qualifica   di
          dirigente di prima fascia  nelle  amministrazioni  statali,
          anche ad ordinamento autonomo, e negli  enti  pubblici  non
          economici avviene, per il cinquanta per  cento  dei  posti,
          calcolati  con  riferimento  a  quelli   che   si   rendono
          disponibili ogni anno per la cessazione  dal  servizio  dei
          soggetti incaricati, tramite concorso pubblico  per  titoli
          ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla  base
          di criteri generali stabiliti con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  ministri,  previo  parere  della  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione. 
              2.  Nei  casi  in  cui  lo  svolgimento  dei   relativi
          incarichi  richieda  specifica   esperienza   e   peculiare
          professionalita',  alla  copertura  di  singoli   posti   e
          comunque di una quota non superiore alla meta' di quelli da
          mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere,
          con contratti  di  diritto  privato  a  tempo  determinato,
          attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso
          dei requisiti professionali e delle attitudini  manageriali
          corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti
          sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni. 
              3. Al concorso per titoli ed esami di cui  al  comma  1
          possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche
          amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di
          servizio nei ruoli dirigenziali e  gli  altri  soggetti  in
          possesso di titoli di studio  e  professionali  individuati
          nei bandi di  concorso,  con  riferimento  alle  specifiche
          esigenze  dell'Amministrazione  e  sulla  base  di  criteri
          generali  di  equivalenza   stabiliti   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere  della
          Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
          A tale fine le amministrazioni che bandiscono  il  concorso
          tengono in particolare conto del personale di ruolo che  ha
          esercitato per  almeno  cinque  anni  funzioni  di  livello
          dirigenziale generale all'interno delle stesse  ovvero  del
          personale appartenente all'organico dell'Unione europea  in
          virtu'  di  un  pubblico  concorso  organizzato  da   dette
          istituzioni. 
              4. I vincitori del concorso di  cui  al  comma  1  sono
          assunti   dall'amministrazione    e,    anteriormente    al
          conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di
          un periodo di formazione presso  uffici  amministrativi  di
          uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario
          o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione  e'
          completato entro tre anni dalla conclusione del concorso. 
              5.  La  frequenza  del   periodo   di   formazione   e'
          obbligatoria ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei
          mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici
          di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati
          dall'amministrazione. 
              6. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          e   sentita   la   Scuola    superiore    della    pubblica
          amministrazione,  sono   disciplinate   le   modalita'   di
          compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di
          quanto previsto nell'art. 32. 
              7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da
          parte degli uffici di cui al comma 4, una  valutazione  del
          livello  di  professionalita'  acquisito  che  equivale  al
          superamento   del   periodo   di   prova   necessario   per
          l'immissione in ruolo di cui all'art. 70, comma 13. 
              8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di
          formazione svolto presso le sedi estere di cui al  comma  4
          sono a carico  delle  singole  amministrazioni  nell'ambito
          delle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.».