Art. 12 
 
 
                 Piano provvisorio per la protezione 
 
  1.  La  commissione  centrale,  se  ne  ricorrono  le   condizioni,
delibera, senza formalita', senza indugio e, comunque, entro la prima
seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio  di  misure  di
protezione,  assicurando  agli  interessati  le  speciali  misure  di
protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti. 
  2. Nel piano provvisorio di  protezione,  opera  il  referente  del
testimone  di   giustizia   individuato   secondo   quanto   previsto
all'articolo 16. 
  3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia  e
gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e  di  quelle
applicabili,  nonche'  sui  diritti  e  sui  doveri  derivanti  dalla
condizione  di   persona   protetta.   Gli   interessati   rilasciano
all'autorita'  proponente,   tramite   il   referente,   completa   e
documentata attestazione sul proprio  stato  civile,  di  famiglia  e
patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili
e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e  su
ogni titolo abilitativo di cui siano titolari.  Entro  trenta  giorni
dalla deliberazione del piano  provvisorio,  il  referente  trasmette
alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali,
familiari e patrimoniali degli interessati e  chiede,  se  questi  vi
abbiano consentito o  ne  abbiano  fatto  richiesta,  che  la  stessa
commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a
offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico. 
  4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi  novanta
giorni dalla sua  deliberazione,  l'autorita'  che  ha  formulato  la
proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con  le
modalita' previste dall'articolo 11 e non e' stata deliberata la  sua
applicazione. Il presidente della commissione centrale puo'  disporre
la prosecuzione del piano provvisorio  di  protezione  per  il  tempo
strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da  parte
della commissione medesima. 
  5.  Il  termine  previsto  dal  comma  4  e'  prorogabile  fino   a
centottanta  giorni   con   provvedimento   motivato   dell'autorita'
legittimata a formulare  la  proposta,  comunicato  alla  commissione
centrale.