Art. 5 
 
Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle  indicazioni
  obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1,  all'articolo  10,
  paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  la  mancata  apposizione
delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo  9,  paragrafo  1,
lettera c),  del  regolamento  relativa  alle  sostanze  che  possono
provocare allergie o intolleranze, fatte salve  le  deroghe  previste
dal  medesimo  regolamento,  comporta  l'applicazione   al   soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro. La sanzione non si  applica
nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato  le  procedure
previste dall'articolo  19  del  regolamento  (UE)  n.  178/2002  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  28  gennaio  2002,  prima
dell'accertamento  della  violazione  da  parte   dell'autorita'   di
controllo. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione  di
una o piu' delle altre indicazioni obbligatorie di  cui  all'articolo
9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1  e  di
cui all'articolo 10, paragrafo 1, e  all'allegato  III  del  medesimo
regolamento,  fatte  salve  le   deroghe   ivi   previste,   comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La
mancata apposizione dell'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo
1, lettera g), comporta l'applicazione al soggetto responsabile della
sanzione amministrativa  di  cui  al  periodo  precedente  quando  le
condizioni particolari di conservazione o le  condizioni  di  impiego
siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento. 
  3. L'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo
del produttore o confezionatore  in  luogo,  se  diverso,  del  nome,
ragione  sociale  ed  indirizzo  del  soggetto  responsabile,   quale
specifica violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettera h), del  regolamento,  comporta  l'applicazione  al  soggetto
responsabile della medesima sanzione amministrativa di cui  al  comma
2. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          178/2002 si veda nelle note alle premesse.