Art. 16 
 
             Protezione dei dati fin dalla progettazione 
              e protezione per impostazione predefinita 
 
  1. Il titolare  del  trattamento,  tenuto  conto  delle  cognizioni
tecniche  disponibili  e  dei  costi  di  attuazione,  della  natura,
dell'ambito di applicazione,  del  contesto  e  delle  finalita'  del
trattamento, nonche' dei rischi per i diritti  e  le  liberta'  delle
persone fisiche,  mette  in  atto  misure  tecniche  e  organizzative
adeguate, quale la pseudonimizzazione, per  garantire  la  protezione
dei dati e per tutelare i diritti degli interessati,  in  conformita'
alle norme del presente decreto. 
  2. Il titolare del trattamento mette  in  atto  misure  tecniche  e
organizzative  adeguate  per  garantire  che  siano   trattati,   per
impostazione predefinita, solo i dati personali  necessari  per  ogni
specifica  finalita'  del  trattamento.  Tale  obbligo  vale  per  la
quantita' dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il
periodo di conservazione e  l'accessibilita'.  In  particolare,  tali
misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi
accessibili dati personali a un numero indefinito di persone  fisiche
senza l'intervento della persona fisica.