Art. 17 Contitolari del trattamento 1. Due o piu' titolari del trattamento che determinano congiuntamente le finalita' e i mezzi del trattamento sono contitolari del trattamento. 2. I contitolari del trattamento determinano mediante accordo con modalita' trasparenti gli ambiti delle rispettive responsabilita' per l'osservanza delle norme di cui al presente decreto, salvo che detti ambiti siano determinati dal diritto dell'Unione europea o da disposizioni legislative o regolamentari. 3. Con l'accordo di cui al comma 2 e' designato il punto di contatto per gli interessati. Indipendentemente dalle disposizioni di tale accordo, l'interessato puo' esercitare i diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.