Art. 6 
 
     Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti 
 
  1. Qualora una impresa italiana o estera, operante  nel  territorio
nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la
valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi  riconducibili
a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli
addetti  all'unita'  produttiva  o  all'attivita'   interessata   dal
beneficio nei cinque  anni  successivi  alla  data  di  completamento
dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una  riduzione
di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio
e' disposta  in  misura  proporzionale  alla  riduzione  del  livello
occupazionale ed e' comunque totale in caso di riduzione superiore al
50 per cento. 
  2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 5, commi 3 e 5. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  ai  benefici
concessi o banditi,  nonche'  agli  investimenti  agevolati  avviati,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.