Art. 10 Modifiche alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico»; b) la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente: «Assicurazioni»; c) all'articolo 120: 1) al comma 1, le parole «private e di interesse collettivo (ISVAP)» sono soppresse; 2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
Note all'art. 10: - L'art. 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalita' di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. 2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».