Art. 12 Modifiche alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Giornalismo, liberta' di informazione e di espressione»; b) all'articolo 136, comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole «si applicano» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,»; 2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e' soppressa, dopo la parola diffusione e' inserita la parola «anche» e le parole «nell'espressione artistica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'espressione accademica, artistica e letteraria»; c) l'articolo 137 e' sostituito dal seguente: «Art. 137 (Disposizioni applicabili). - 1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purche' nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139. 2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative: a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies; b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento. 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»; d) all'articolo 138, comma 1, le parole «dell'articolo 7, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»; e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Regole deontologiche relative ad attivita' giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero»; f) l'articolo 139 e' sostituito dal seguente: «Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attivita' giornalistiche). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento. 2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione. 3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater. 4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento. 5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
Note all'art. 12: - L'art. 136 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 136 (Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento, al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agliarticoli 26e33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria.»