Art. 3 
 
 
        Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. La rubrica della parte II  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni  specifiche
per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o  per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio  di  pubblici  poteri  nonche'   disposizioni   per   i
trattamenti di cui al capo IX del regolamento». 
  2. Al titolo I della parte II, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del titolo I, e' inserito il seguente: 
      «Titolo 0.I  (Disposizioni sulla base giuridica) - Art.  45-bis
(Base giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte
sono stabilite in attuazione dell'articolo 6,  paragrafo  2,  nonche'
dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»; 
    b) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«La violazione del divieto di cui al presente articolo e'  punita  ai
sensi dell'articolo 684 del codice penale.»; 
    c) all'articolo 52: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «per  finalita'  di  informazione
giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti
di comunicazione elettronica,» sono soppresse; 
      2) al comma 6, le  parole  «dell'articolo  32  della  legge  11
febbraio   1994,   n.   109,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'articolo 209 del  Codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,». 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e'
          citato nelle note alle premesse.