Art. 8 
 
 
                Modifiche alla parte II, titolo VII, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo VII, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a  fini
di archiviazione nel pubblico interesse,  di  ricerca  scientifica  o
storica o a fini statistici)»; 
    b) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente  titolo  disciplina
il trattamento dei dati personali effettuato a fini di  archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o  storica  o  a  fini
statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.»; 
    c) l'articolo 99 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 99 (Durata del trattamento). -  1.  Il  trattamento  di  dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di  ricerca
scientifica o storica o a  fini  statistici  puo'  essere  effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire  i  diversi
scopi per i  quali  i  dati  sono  stati  in  precedenza  raccolti  o
trattati. 
  2. A fini di  archiviazione  nel  pubblico  interesse,  di  ricerca
scientifica o storica o a fini  statistici  possono  comunque  essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, e' cessato il trattamento  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»; 
    d) all'articolo 100: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  «sensibili  o  giudiziari»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli  articoli  9  e  10  del
Regolamento»; 
      2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma,
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «rettifica,    cancellazione,
limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del
Regolamento»; 
      3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I  diritti
di cui al comma 2 si  esercitano  con  le  modalita'  previste  dalle
regole deontologiche.»; 
    e)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Trattamento a fini di archiviazione  nel  pubblico  interesse  o  di
ricerca storica»; 
    f) all'articolo 101: 
      1) al comma 1, le parole «per scopi  storici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di
ricerca storica» e le parole «dell'articolo 11» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 5 del regolamento»; 
      2) al comma 2, le parole «per scopi  storici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di
ricerca storica»; 
    g) all'articolo 102: 
      1)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «(Regole
deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica)»; 
      2) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Garante
promuove, ai  sensi  dell'articolo  2-quater,  la  sottoscrizione  di
regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi  comprese
le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al  trattamento  dei  dati  a  fini  di  archiviazione  nel  pubblico
interesse o di ricerca storica.»; 
      3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        3.1 l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le  regole
deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate  per  i
diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:»; 
        3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le
seguenti: «e del Regolamento»; 
        3.3  alla  lettera  c)  le  parole  «a  scopi  storici»  sono
sostituite dalle seguenti: «a  fini  di  archiviazione  nel  pubblico
interesse o di ricerca storica»; 
    h) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). -  1.
La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato,  in
quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di
interesse storico  particolarmente  importante  e'  disciplinata  dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  dalle  relative  regole
deontologiche.»; 
    i)  la  rubrica  del  Capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»; 
    l) all'articolo 104: 
      1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica»; 
      2) al comma 1, le parole  «scopi  statistici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fini statistici» e  le  parole  «scopi  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»; 
    m) all'articolo 105: 
      1) al comma 1, le parole «per scopi statistici  o  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica»; 
      2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici  o  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «I  fini  statistici  e  di  ricerca
scientifica», le  parole  «all'articolo  13»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le  parole  «,  e
successive modificazioni» sono soppresse; 
      3) al comma 3, le parole «dai  codici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalle regole deontologiche»  e  le  parole  «l'informativa
all'interessato puo' essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le
informazioni all'interessato possono essere date»; 
      4) al comma 4, le parole «per scopi statistici  o  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica», le parole «l'informativa all'interessato non e' dovuta»
sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato  non
sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti:
«dalle regole deontologiche»; 
    n) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o
di  ricerca  scientifica).  -  1.  Il  Garante  promuove,  ai   sensi
dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti  pubblici
e privati, ivi comprese le societa' scientifiche  e  le  associazioni
professionali,  interessati  al  trattamento  dei   dati   per   fini
statistici o di ricerca scientifica,  volte  a  individuare  garanzie
adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in  conformita'
all'articolo 89 del Regolamento. 
  2. Con le regole deontologiche di cui al comma  1,  tenendo  conto,
per i soggetti  gia'  compresi  nell'ambito  del  Sistema  statistico
nazionale,  di  quanto  gia'  previsto  dal  decreto  legislativo   6
settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, sono individuati in particolare: 
      a) i presupposti e i procedimenti per documentare e  verificare
che i trattamenti, fuori  dai  casi  previsti  dal  medesimo  decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
fini statistici o di ricerca scientifica; 
      b) per quanto non previsto dal presente codice,  gli  ulteriori
presupposti  del  trattamento  e  le  connesse  garanzie,  anche   in
riferimento  alla  durata  della   conservazione   dei   dati,   alle
informazioni  da  rendere  agli  interessati  relativamente  ai  dati
raccolti anche presso terzi,  alla  comunicazione  e  diffusione,  ai
criteri  selettivi  da  osservare  per   il   trattamento   di   dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle  modalita'
per la  modifica  dei  dati  a  seguito  dell'esercizio  dei  diritti
dell'interessato,  tenendo  conto  dei   principi   contenuti   nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa; 
      c) l'insieme  dei  mezzi  che  possono  essere  ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri  per  identificare
direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione  alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 
      d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei  principi  contenuti
nelle raccomandazioni di cui alla lettera b); 
      e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo
9 del regolamento; 
      f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e
21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89,
paragrafo 2, del medesimo Regolamento; 
      g) le regole di correttezza da  osservare  nella  raccolta  dei
dati e  le  istruzioni  da  impartire  alle  persone  autorizzate  al
trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare
o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies; 
      h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio
di minimizzazione e delle misure  tecniche  e  organizzative  di  cui
all'articolo 32 del Regolamento, anche in  riferimento  alle  cautele
volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non  sono
autorizzate o designate e  l'identificazione  non  autorizzata  degli
interessati,  all'interconnessione  dei  sistemi  informativi   anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale  e  all'interscambio  di
dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi  con
enti ed uffici situati all'estero; 
      i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle
persone  che,  ai  sensi  dell'articolo   2-quaterdecies,   risultano
autorizzate al  trattamento  dei  dati  personali  sotto  l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono
tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale,  tali
da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»; 
    o) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  2-sexies  e  fuori
dei casi di particolari indagini  a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica previste dalla legge,  il  consenso  dell'interessato  al
trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando  e'
richiesto,  puo'  essere   prestato   con   modalita'   semplificate,
individuate dalle regole deontologiche  di  cui  all'articolo  106  o
dalle misure di cui all'articolo 2-septies.»; 
    p) l'articolo108 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - 1.  Il  trattamento  di
dati personali da parte di  soggetti  che  fanno  parte  del  Sistema
statistico  nazionale,  oltre  a   quanto   previsto   dalle   regole
deontologiche  di  cui  all'articolo  106,  comma  2,  resta  inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  in
particolare per quanto  riguarda  il  trattamento  dei  dati  di  cui
all'articolo 9 del  Regolamento  indicati  nel  programma  statistico
nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio  dei  relativi
diritti e i  dati  non  tutelati  dal  segreto  statistico  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989.»; 
    q) all'articolo  109,  comma  1,  le  parole  «della  statistica,
sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di  statistica,
sentiti i Ministri»; 
    r) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica).  -  1.  Il
consenso dell'interessato per il trattamento dei dati  relativi  alla
salute, a fini di ricerca scientifica in campo  medico,  biomedico  o
epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' effettuata  in
base  a  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  o  al   diritto
dell'Unione europea  in  conformita'  all'articolo  9,  paragrafo  2,
lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in  cui  la  ricerca
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto  ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione  d'impatto  ai
sensi degli articoli 35 e 36 del  Regolamento.  Il  consenso  non  e'
inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni,  informare
gli  interessati   risulta   impossibile   o   implica   uno   sforzo
sproporzionato,  oppure  rischia  di   rendere   impossibile   o   di
pregiudicare  gravemente  il  conseguimento  delle  finalita'   della
ricerca. In tali casi, il  titolare  del  trattamento  adotta  misure
appropriate per  tutelare  i  diritti,  le  liberta'  e  i  legittimi
interessi dell'interessato, il programma di  ricerca  e'  oggetto  di
motivato parere favorevole del competente comitato  etico  a  livello
territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione  del
Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento. 
  2. In caso di  esercizio  dei  diritti  dell'interessato  ai  sensi
dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di  cui
al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati
senza  modificare  questi  ultimi,  quando  il  risultato   di   tali
operazioni non produce  effetti  significativi  sul  risultato  della
ricerca.»; 
    s) l'articolo 110-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte  di  terzi  dei  dati
personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il
Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati  personali,
compresi quelli dei trattamenti speciali di cui  all'articolo  9  del
Regolamento, a fini di ricerca scientifica o  a  fini  statistici  da
parte di soggetti terzi che svolgano  principalmente  tali  attivita'
quando, a causa di particolari  ragioni,  informare  gli  interessati
risulta impossibile  o  implica  uno  sforzo  sproporzionato,  oppure
rischia di  rendere  impossibile  o  di  pregiudicare  gravemente  il
conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione  che  siano
adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta'  e  i
legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo  89
del Regolamento, comprese forme preventive  di  minimizzazione  e  di
anonimizzazione dei dati. 
  2. Il Garante comunica la decisione  adottata  sulla  richiesta  di
autorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la
mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di
autorizzazione o  anche  successivamente,  sulla  base  di  eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie
ad  assicurare  adeguate  garanzie   a   tutela   degli   interessati
nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte  di
terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza. 
  3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per
le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato  dal
Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati  d'ufficio  e
anche  in  relazione  a  determinate  categorie  di  titolari  e   di
trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni  dell'ulteriore
trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate
garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma
del presente comma sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  4. Non costituisce trattamento  ulteriore  da  parte  di  terzi  il
trattamento dei dati personali raccolti per  l'attivita'  clinica,  a
fini di ricerca, da  parte  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione  del  carattere
strumentale  dell'attivita'  di  assistenza  sanitaria   svolta   dai
predetti istituti rispetto alla ricerca,  nell'osservanza  di  quanto
previsto dall'articolo 89 del Regolamento.». 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - L'art. 100 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 100 (Dati  relativi  ad  attivita'  di  studio  e
          ricerca). - 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca
          e la collaborazione in campo scientifico  e  tecnologico  i
          soggetti pubblici, ivi comprese le universita' e  gli  enti
          di ricerca, possono con autonome determinazioni  comunicare
          e diffondere, anche a privati e per  via  telematica,  dati
          relativi ad attivita' di studio e di ricerca,  a  laureati,
          dottori  di  ricerca,  tecnici  e  tecnologi,  ricercatori,
          docenti, esperti e studiosi, con esclusione  di  quelli  di
          cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento. 
              2.  Resta  fermo   il   diritto   dell'interessato   di
          rettifica,  cancellazione,  limitazione  e  opposizione  ai
          sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. 
              3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono
          documenti amministrativi ai  sensi  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. 
              4. I dati di cui al presente  articolo  possono  essere
          successivamente trattati per i soli scopi in base ai  quali
          sono comunicati o diffusi. 
              4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le
          modalita' previste dalle regole deontologiche.» 
              - L'art. 101 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 101 (Modalita'  di  trattamento).  -  1.  I  dati
          personali raccolti a fini  di  archiviazione  nel  pubblico
          interesse  o  di  ricerca  storica   non   possono   essere
          utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi
          sfavorevoli all'interessato,  salvo  che  siano  utilizzati
          anche per altre finalita'  nel  rispetto  dell'art.  5  del
          Regolamento. 
              2. I documenti contenenti dati  personali,  trattati  a
          fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di  ricerca
          storica, possono essere  utilizzati,  tenendo  conto  della
          loro natura, solo se pertinenti  e  indispensabili  per  il
          perseguimento di  tali  scopi.  I  dati  personali  diffusi
          possono essere utilizzati solo  per  il  perseguimento  dei
          medesimi scopi. 
              3. I dati personali  possono  essere  comunque  diffusi
          quando sono  relativi  a  circostanze  o  fatti  resi  noti
          direttamente    dall'interessato    o    attraverso    suoi
          comportamenti in pubblico.». 
              - L'art. 102 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              Art. 102 (Regole deontologiche  per  il  trattamento  a
          fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di  ricerca
          storica). - 1. Il  Garante  promuove,  ai  sensi  dell'art.
          2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche  per  i
          soggetti pubblici  e  privati,  ivi  comprese  le  societa'
          scientifiche e le associazioni  professionali,  interessati
          al  trattamento  dei  dati  a  fini  di  archiviazione  nel
          pubblico interesse o di ricerca storica. 
              2.  Le  regole  deontologiche  di  cui   al   comma   1
          individuano garanzie adeguate per i diritti e  le  liberta'
          dell'interessato in particolare: 
                a) le regole di correttezza e di non  discriminazione
          nei  confronti  degli  utenti  da  osservare  anche   nella
          comunicazione e diffusione dei  dati,  in  armonia  con  le
          disposizioni  del  presente  codice   e   del   Regolamento
          applicabili  ai   trattamenti   di   dati   per   finalita'
          giornalistiche o di  pubblicazione  di  articoli,  saggi  e
          altre manifestazioni del  pensiero  anche  nell'espressione
          artistica; 
                b)  le  particolari  cautele  per  la  raccolta,   la
          consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati
          idonei a rivelare lo stato di salute, la  vita  sessuale  o
          rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in
          cui l'interessato o chi vi  abbia  interesse  e'  informato
          dall'utente della prevista diffusione di dati; 
                c) le modalita' di applicazione agli archivi  privati
          della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati
          a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca
          storica, anche in riferimento all'uniformita'  dei  criteri
          da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare
          nella comunicazione e nella diffusione.». 
              - L'art. 104 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 104 (Ambito applicativo e dati  identificativi  a
          fini  statistici  o  di  ricerca  scientifica).  -  1.   Le
          disposizioni del presente capo si applicano ai  trattamenti
          di dati per fini statistici o, in quanto  compatibili,  per
          fini di ricerca scientifica. 
              2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in
          relazione   ai   dati   identificativi   si   tiene   conto
          dell'insieme dei mezzi che possono  essere  ragionevolmente
          utilizzati  dal  titolare  o  da  altri  per   identificare
          l'interessato, anche in base alle conoscenze  acquisite  in
          relazione al progresso tecnico.». 
              - L'art. 105 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 105 (Modalita'  di  trattamento).  -  1.  I  dati
          personali  trattati  a  fini  statistici   o   di   ricerca
          scientifica non  possono  essere  utilizzati  per  prendere
          decisioni o  provvedimenti  relativamente  all'interessato,
          ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura. 
              2. I fini statistici e di  ricerca  scientifica  devono
          essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
          nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento anche
          in relazione a quanto  previsto  dall'art.  106,  comma  2,
          lettera b), del  presente  codice  e  dall'art.  6-bis  del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
              3.  Quando  specifiche  circostanze  individuate  dalle
          regole deontologiche di  cui  all'art.  106  sono  tali  da
          consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto
          di  un  altro,  in  quanto  familiare  o   convivente,   le
          informazioni all'interessato possono essere date anche  per
          il tramite del soggetto rispondente. 
              4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di
          ricerca scientifica rispetto  a  dati  raccolti  per  altri
          scopi, le  informazioni  all'interessato  non  sono  dovute
          quando  richiede  uno  sforzo  sproporzionato  rispetto  al
          diritto tutelato, se  sono  adottate  le  idonee  forme  di
          pubblicita' individuate dalle regole deontologiche  di  cui
          all'art. 106.». 
              - L'art. 109 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 109 (Dati statistici  relativi  all'evento  della
          nascita). - 1.  Per  la  rilevazione  dei  dati  statistici
          relativi agli eventi di nascita, compresi  quelli  relativi
          ai nati affetti da malformazioni e ai nati  morti,  nonche'
          per i flussi di dati anche da parte di direttori  sanitari,
          si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del
          Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita'
          tecniche determinate dall'Istituto nazionale di statistica,
          sentiti  i  Ministri  della  salute,  dell'interno   e   il
          Garante.».