Art. 17 Numero unico europeo di identificazione delle navi 1. Ad ogni unita' navale e' assegnato per la propria intera vita un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), secondo le disposizioni di cui all'allegato II e all'articolo 2.18 dell'allegato V. 2. Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) e' attribuito dall'autorita' competente di cui all'allegato VI ed e' inserito nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, al momento del rilascio di questi ultimi. 3. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti di cui al comma 2.