Art. 10 
 
                     Reclutamento del personale 
 
  1. L'Agenzia,  per  l'espletamento  dei  compiti  attribuiti  dalla
normativa vigente,  recluta  ai  sensi  del  comma  2,  personale  in
possesso di specifiche competenze e professionalita'. 
  2. Al reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale  di
cui all'articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del
2011, si provvede sulla base dei piani dei fabbisogni  di  personale.
Il rapporto di lavoro subordinato  e'  instaurato  tramite  contratto
individuale  stipulato  in  applicazione,  per   il   personale   non
dirigente, del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  Funzioni
centrali vigente, considerando il trattamento economico previsto  per
il personale dei Ministeri e per il personale dirigente,  nelle  more
della sottoscrizione del contratto  collettivo  della  corrispondente
Area dirigenziale, del  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del personale dirigente dell'Area 1. 
  3. Le procedure per l'inquadramento di  cui  all'articolo  113-bis,
comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011  sono  definite  con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia,  adottato  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali
procedure definiscono, tra l'altro, i  criteri  e  le  modalita'  per
valutare il  possesso  di  professionalita'  specifiche  ed  adeguate
nonche'  i  termini  per  l'eventuale  integrazione   delle   domande
presentate  dai  partecipanti,  anche  in  relazione   alle   riserve
formulate. 
  4. L'inquadramento del personale di cui all'articolo 113-bis, commi
2 e 3, del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011  avviene  previa
valutazione positiva  e  comparativa  della  professionalita'  e  dei
titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo  da
ricoprire, posseduti dal dipendente al  momento  della  presentazione
della domanda,  ed  e'  subordinato  alla  disponibilita'  del  posto
nell'ambito della dotazione di personale nella fascia o  nel  profilo
professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto
di lavoro. 
  5. Il personale di cui all'articolo  113-bis,  commi  2  e  3,  del
decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  mantiene  il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, spettante al momento dell'inquadramento secondo  quanto
previsto dagli ordinamenti di  provenienza;  nel  caso  in  cui  tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto  per  il
personale dell'Agenzia ai sensi dell'ultimo periodo del comma  2,  e'
attribuito, per la differenza, un assegno ad  personam  riassorbibile
con  i  successivi  miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo
conseguiti. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi  dell'articolo
113-bis, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,
relative al trattamento accessorio spettante nell'amministrazione  di
provenienza,  concorrono   alla   quantificazione   del   trattamento
accessorio variabile  dell'Agenzia,  con  contestuale  riduzione  dei
relativi fondi del  trattamento  accessorio  dell'amministrazione  di
provenienza. 
  6. Al personale che transita nei ruoli dell'Agenzia a seguito delle
procedure di mobilita' di cui al comma 2 ovvero di  inquadramento  di
cui ai commi 3, 4 e 5, si  applicano  le  tabelle  di  corrispondenza
approvate con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 26 giugno  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  17
settembre 2015, n. 216, ovvero, per il personale degli enti  pubblici
economici, i criteri di cui all'articolo 2 del medesimo decreto. 
  7. Alla copertura delle restanti unita' di personale dirigenziale e
non dirigenziale si provvede, nel limite delle risorse disponibili  a
legislazione vigente, attraverso le procedure di mobilita' e le forme
di accesso al pubblico impiego di cui al decreto legislativo  n.  165
del 2001. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 113-bis, comma 2  e  3,
          del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: 
              «Art. 113-bis  (Disposizioni  in  materia  di  organico
          dell'Agenzia). - (Omissis). 
              2.  Alla  copertura  dell'incremento  della   dotazione
          organica di centosettanta unita', di cui  al  comma  1,  si
          provvede mediante le procedure di mobilita' di cui all'art.
          30 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive  modificazioni.  Il  passaggio   del   personale
          all'Agenzia  a  seguito  della   procedura   di   mobilita'
          determina   la   soppressione   del   posto   in   organico
          nell'amministrazione  di  provenienza  e   il   contestuale
          trasferimento  delle  relative   risorse   finanziarie   al
          bilancio dell'Agenzia e  avviene  senza  maggiori  oneri  a
          carico del bilancio medesimo. 
              3. Fino al completamento  delle  procedure  di  cui  al
          comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua
          a prestare servizio in posizione  di  comando,  distacco  o
          fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti  da
          parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di
          professionalita'  specifiche  ed  adeguate,  il   personale
          proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e successive modificazioni,  nonche'  dagli  enti  pubblici
          economici, in servizio, alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, presso l'Agenzia in  posizione
          di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato nei  ruoli
          dell'Agenzia, previa istanza  da  presentare  nei  sessanta
          giorni successivi secondo le  modalita'  stabilite  con  il
          regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene
          conto  prioritariamente  delle   istanze   presentate   dal
          personale, in servizio alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai
          sensi dell'art. 13, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre  2011,
          n. 235, e dell'art. 1, comma 191, della legge  24  dicembre
          2012,  n.  228.  Il  passaggio  del  personale  all'Agenzia
          determina   la   soppressione   del   posto   in   organico
          nell'amministrazione  di  appartenenza,   con   conseguente
          trasferimento  delle  relative   risorse   finanziarie   al
          bilancio dell'Agenzia medesima. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          26  giugno  2015  (Inserimento   dell'Autorita'   nazionale
          anticorruzione nella  tabella  A  allegata  alla  legge  29
          ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema  di  tesoreria
          unica per enti ed organismi pubblici) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2015, n. 184. 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.