Art. 32. Dirigenti preposti alle direzioni generali 1. I direttori generali curano l'organizzazione delle direzioni e ne dirigono l'attivita' secondo le disposizioni del segretario generale; provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie agli uffici della Direzione. 2. I direttori generali dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti degli uffici della propria Direzione, anche con potere sostitutivo in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.