Art. 19 Etichettatura 1. Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' le etichette dei gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento, devono essere redatte anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 si veda nelle note alle premesse.