Art. 21 
 
Contributo straordinario  per  il  Comune  de  L'Aquila  e  ulteriori
        provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere 
 
  1. All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:
"Per  l'anno  2019   e'   assegnato   un   contributo   straordinario
dell'importo di 10 milioni di euro."; 
    b) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  "2  milioni  di
euro", sono aggiunte le seguenti: "e di  500  mila  euro,  trasferiti
all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter,
comma 3, primo periodo, del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per
le spese derivanti dall'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo
2-bis,  comma  32  del  decreto  legge  16  ottobre  2017,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172  e
per l'espletamento  delle  pratiche  relative  ai  comuni  fuori  del
cratere". 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5  milioni
di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle  risorse  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.