Art. 25 
 
Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito  di  esenzione
                         di imposte comunali 
 
  1. All'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 997, le parole da "L'imposta" fino  a  "dovuta"  sono
sostituite dalle seguenti: "L'imposta comunale sulla pubblicita' e il
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari,
riferiti alle insegne di esercizio  di  attivita'  commerciali  e  di
produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per  l'occupazione  di
spazi ed aree pubbliche e il canone per  l'occupazione  di  spazi  ed
aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019  fino
al 31 dicembre 2020,"; 
    b)  al  comma  998,   le   parole   "regolamento   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali"
e le parole "definite le modalita' di attuazione del comma 997"  sono
sostituite dalle parole "stabiliti i criteri e definite le  modalita'
per il rimborso ai comuni interessati  del  minor  gettito  derivante
dall'applicazione del comma 997". 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 29.