Art. 28 
 
Modifiche al decreto legislativo 1º  agosto  2003,  n.  259,  recante
              «Codice delle comunicazioni elettroniche» 
 
  1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.  259,  recante  Codice
delle  comunicazioni  elettroniche,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite  le
seguenti: "ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione
di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze
e catastrofi imminenti o in corso, che puo' utilizzare servizi mobili
di  comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero,  servizi   di
diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio
di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici  siano  trasmessi
tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al  pubblico
diversi da quelli di cui al primo periodo,  la  loro  efficacia  deve
essere equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere
gli utenti finali,  compresi  quelli  presenti  solo  temporaneamente
nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili  da
ricevere per gli utenti finali; 
      ee-ter)  servizio  di  Cell  Broadcast  Service:  Servizio  che
consente la diffusione di  messaggi  a  tutti  i  terminali  presenti
all'interno di una  determinata  area  geografica  individuata  dalla
copertura radiomobile di una o piu' celle; 
      ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un
Servizio di Cell Broadcast Service,  dalle  componenti  del  Servizio
nazionale della protezione civile, nell'imminenza o  nel  caso  degli
eventi previsti all'articolo 7  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati; 
      ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema  di  allarme  pubblico
che  trasmette,  ai  terminali  presenti  in  una  determinata   area
geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio,
l'organizzazione  dei  servizi  di  protezione  civile  del   proprio
territorio e le misure di autoprotezione; 
      ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili
a ridurre i rischi e ad  attenuare  le  conseguenze  derivanti  dagli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1;"; 
    b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h),  e'  aggiunta  la
seguente: "h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei
cittadini;"; 
    c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente: "g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come
definito ai sensi dell'articolo."; 
    d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), e'  inserita  la
seguente: "a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei
cittadini;"; 
    e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) e' abrogata; 
    f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, e'  aggiunto  il
seguente: "12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come
definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»; 
    g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, e'  inserito
il seguente: "4-bis. Per il perseguimento di finalita'  istituzionali
di interesse pubblico e per il coordinamento delle  attivita'  legate
alla prevenzione delle calamita' naturali ed alla salvaguardia  della
vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonche'  per  le  finalita'  di
ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso  del
Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria  rete
di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo
del pagamento dei corrispettivi  rimane  in  capo  all'Ente  titolare
dell'autorizzazione, ferma  restando  l'applicazione  a  quest'ultimo
della minore tra le riduzioni di cui all'articolo 32, sempre che sono
applicabili ai servizi svolti.". 
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate: 
    a) le modalita' e i criteri di attivazione del servizio  IT-alert
come definito all'articolo 1  comma  1,  lettera  ee-quinquies),  del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del
presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali
applicabili e  per  l'erogazione  di  eventuali  contributi  per  gli
investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti  dei
gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente; 
    b) le modalita' e i criteri di attivazione dei messaggi  IT-alert
come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera  ee-quater),
del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma  1
del presente articolo; 
    c)  le  modalita'  di  definizione  dei  contenuti  dei  messaggi
IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in  relazione  agli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1, e dell'opportunita' di attivare misure  di  autoprotezione  dei
cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies),  del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del
presente articolo; 
    d) le modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei
messaggi  IT-alert  di  cui  all'articolo   1,   comma   1,   lettera
ee-quinquies),  del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo; 
    e) le modalita' di autorizzazione della richiesta di  attivazione
di cui alla lettera d); 
    f) le modalita' di invio dei messaggi IT-alert; 
    g) i criteri e le modalita' al fine di garantire che l'utilizzo e
il  trattamento  dei  dati  eventualmente  raccolti  nell'ambito  del
funzionamento  del  sistema  IT-alert  avvenga  nel  rispetto   della
normativa in materia di protezione  dei  dati  personali  e  che  sia
escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da  quelle
di cui al presente articolo. 
  3. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  al  presente
articolo, si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  98  del
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE)  2018/1972,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  ai  fini
dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27  dicembre
2017,  n.  205,   per   "apparecchi   atti   alla   ricezione   della
radiodiffusione sonora" si intendono i ricevitori  autoradio  venduti
singolarmente o integrati in  un  veicolo  nuovo  della  categoria  M
nonche' i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande
destinate al servizio di radiodiffusione secondo il  Piano  nazionale
di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  5  ottobre  2018,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  244  del  19  ottobre  2018  ad
esclusione delle apparecchiature  utilizzate  dai  radioamatori,  dei
dispositivi  di  telefonia  mobile  e  dei  prodotti  nei  quali   il
ricevitore radio e' puramente accessorio.