Art. 63 
 
         Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti 
 
  1.  Gli  aiuti  concessi  ai  sensi   della   Comunicazione   della
Commissione europea C (2020) 1863 final- «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e  integrazioni,  sono
concessi  in  osservanza  degli  obblighi  previsti  dal  regolamento
recante la disciplina per il  funzionamento  del  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24  dicembre
2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  31
maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura  e
pesca che sono registrati  nei  registri  SIAN-  Sistema  Informativo
Agricolo  Nazionale   e   SIPA-Sistema   Italiano   della   Pesca   e
dell'Acquacoltura. 
  2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli
da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata,  attraverso
l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA-CAR»,
acquisito  dal  Dipartimento  delle  politiche   europee   ai   sensi
dell'articolo 8  del  citato  decreto  31  maggio  2017,  n.  115  ed
assegnato a ciascuno  dei  regimi-quadro  autorizzati  ai  sensi  dei
precitati articoli. La registrazione  di  ciascuna  misura  di  aiuto
adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli  e  degli
aiuti  concessi  ai  singoli  beneficiari  e'  operata  dai  soggetti
competenti, sotto la propria responsabilita'. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 52  della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234  e'  riportato  nei  riferimenti   normativi
          all'art. 61. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31
          maggio  2017,  n.  115  recante  «Regolamento  recante   la
          disciplina per  il  funzionamento  del  Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,  comma  6,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
          e integrazioni» e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  28  luglio
          2017, n. 175. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto 31 maggio 2017, n. 115: 
              «Art. 8. Registrazione dei  regimi  di  aiuti  e  degli
          aiuti ad hoc 
              1. Al fine di identificare ciascun regime  di  aiuti  e
          aiuto ad hoc  nell'ambito  del  Registro  nazionale  aiuti,
          l'Autorita' responsabile e' tenuta alla registrazione dello
          stesso attraverso la procedura informatica disponibile  sul
          sito  web  del  registro.  Fatto  salvo   quanto   previsto
          all'articolo 10, la predetta  registrazione,  nel  caso  di
          regimi  di  aiuti  e  di  aiuti  ad  hoc  subordinati  alla
          preventiva  comunicazione   ovvero   alla   notifica   alla
          Commissione  europea,  deve  intervenire   entro   sessanta
          giorni,  rispettivamente,  dalla  data   di   comunicazione
          nazionale del regime di aiuti  o  dell'aiuto  ad  hoc  alla
          Commissione  europea  ovvero  dalla  data  di   ricevimento
          dell'autorizzazione da parte della medesima del  regime  di
          aiuti o aiuto ad hoc notificato. Per i restanti  aiuti,  il
          predetto termine di sessanta giorni decorre  dalla  data  a
          partire  dalla  quale  i   soggetti   beneficiari   possono
          richiedere la concessione degli aiuti individuali. In  ogni
          caso, la registrazione di cui  al  presente  articolo  deve
          intervenire   prima   della   concessione    degli    aiuti
          individuali. 
              2. I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc gia'  istituiti
          alla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento
          devono essere registrati  solo  qualora  nell'ambito  degli
          stessi sia prevista la  concessione  di  aiuti  individuali
          successivamente alla predetta data di  entrata  in  vigore.
          Tale registrazione deve avvenire  attraverso  la  procedura
          informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli
          aiuti individuali. 
              3.  Ciascun  regime  di  aiuti  o  aiuto  ad   hoc   e'
          identificato  nel  Registro  nazionale   aiuti   attraverso
          l'attribuzione  di  uno  specifico  codice   identificativo
          «Codice Aiuto RNA - CAR» che viene comunicato all'Autorita'
          responsabile tramite la procedura  informatica  di  cui  al
          comma 1. La registrazione del regime di aiuti o  dell'aiuto
          ad  hoc  e'  certificata  attraverso   l'attribuzione   del
          predetto codice. 
              4. Le informazioni di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
          lettere a) e b), per la registrazione del regime di aiuti o
          aiuto ad hoc sono trasmesse  al  Registro  nazionale  aiuti
          sulla  base  di  tracciati  di  dettaglio  specificati  con
          provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle
          imprese del Ministero  dello  sviluppo  economico  adottato
          entro quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
          presente regolamento, che definisce, altresi', le modalita'
          di accreditamento dell'Autorita' responsabile  e  individua
          un centro unico di responsabilita' per le funzionalita' del
          Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo
          economico.»