Art. 30 bis 
 
                 Misure urgenti per il rafforzamento 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Al fine di assicurare  un  efficace  assolvimento  dei  compiti
primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di
garantire l'erogazione dei livelli  essenziali  di  assistenza  e  di
fronteggiare la  carenza  di  medici  specialisti  e  di  specialisti
biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e  psicologi,  fino
al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i  dirigenti  medici  e
sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' i dirigenti di  cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3,  possono
presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio
anche oltre il limite del quarantesimo anno  di  servizio  effettivo,
comunque non oltre il settantesimo anno di eta'». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5-bis  del  citato
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  5-bis  (Disposizioni  in   materia   di   medici
          specializzandi e dirigenti medici  del  Servizio  sanitario
          nazionale). - 1. All'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 547, le parole:  «I  medici  e  i  medici
          veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione
          specialistica  nonche',   qualora   questo   abbia   durata
          quinquennale, al penultimo anno del  relativo  corso»  sono
          sostituite dalle seguenti: «A partire dal  terzo  anno  del
          corso di formazione specialistica,  i  medici  e  i  medici
          veterinari regolarmente iscritti»; 
                b) al comma 548-bis, al  primo  periodo,  le  parole:
          «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
          «fino al 31 dicembre 2022» e, al settimo periodo,  dopo  le
          parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, sulla
          base dell'accordo quadro adottato con decreto del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute, previa intesa in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano,». 
              2. Al fine di assicurare un efficace  assolvimento  dei
          compiti  primari  di  tutela  della  salute   affidati   al
          Ministero  della  salute,  di  garantire  l'erogazione  dei
          livelli essenziali  di  assistenza  e  di  fronteggiare  la
          carenza di medici specialisti  e  di  specialisti  biologi,
          chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi,  fino
          al 31  dicembre  2022,  in  deroga  al  comma  1  dell'art.
          15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          i  dirigenti  medici  e  sanitari  del  Servizio  sanitario
          nazionale nonche' i dirigenti di cui all'art. 17, comma  1,
          della legge 11  gennaio  2018,  n.  3,  possono  presentare
          domanda di autorizzazione per il trattenimento in  servizio
          anche oltre il limite del  quarantesimo  anno  di  servizio
          effettivo, comunque  non  oltre  il  settantesimo  anno  di
          eta'.»