Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In sede di prima  applicazione  del  presente  regolamento,  gli
investitori  istituzionali  assicurativi   pubblicano,   secondo   le
modalita'  dallo  stesso  individuate,   le   informazioni   previste
dall'art. 4, commi 1 e 4 e dall'art. 5 entro il 28 febbraio 2021.