((Art. 19 ter 
 
Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario  nazionale  da  privati
                             accreditati 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: «Nelle more dell'adozione  del  decreto
di cui al comma 2, le» sono sostituite dalla seguente: «Le»; 
    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza  da  COVID-19,
hanno sospeso, anche per il tramite dei  propri  enti,  le  attivita'
ordinarie possono  riconoscere  alle  strutture  private  accreditate
destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del
90 per cento del budget assegnato nell'ambito  degli  accordi  e  dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma  restando  la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario  regionale.
Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita'
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di  cui  deve  essere
rendicontata l'effettiva produzione,  sia,  fino  a  concorrenza  del
predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo
una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle  regioni  e
province autonome nelle quali insiste la  struttura  destinataria  di
budget, a ristoro dei  soli  costi  fissi  comunque  sostenuti  dalla
struttura privata accreditata e rendicontati dalla  stessa  struttura
che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha  sospeso
le attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati  per
l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento,  nell'ambito  del  budget
assegnato per l'anno 2020,  in  caso  di  produzione  del  volume  di
attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza  del  budget
previsto negli accordi e contratti stipulati per  l'anno  2020,  come
rendicontato dalla medesima struttura interessata. 
      5-ter. La  disposizione  di  cui  al  comma  5-bis  si  applica
altresi' agli acquisti di prestazioni  socio-sanitarie  per  la  sola
parte a rilevanza sanitaria con riferimento  alle  strutture  private
accreditate  destinatarie  di  un  budget  2020  come  riportato  nei
relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020»)).