((Art. 19 quinquies 
 
Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici  e  tamponi
                          antigenici rapidi 
 
  1. Al fine di sostenere e implementare il sistema  diagnostico  dei
casi di positivita' al virus SARS-CoV-2,  con  accordo  stipulato  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  del
Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti i costi massimi per  l'esecuzione  di  test  sierologici  e
tamponi antigenici  rapidi  presso  le  strutture  sanitarie  private
accreditate)).