((Art. 19 sexies 
 
Disposizioni in materia di attivita' svolte presso le Unita' speciali
  di continuita' assistenziale e le  scuole  di  specializzazione  in
  medicina 
 
  1. Lo svolgimento  dell'attivita'  presso  le  Unita'  speciali  di
continuita'  assistenziale  (Usca)  di  cui  all'articolo  4-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' compatibile con lo  svolgimento
dell'attivita' di formazione presso le scuole di specializzazione  in
medicina)).