((Art. 19 sexies Disposizioni in materia di attivita' svolte presso le Unita' speciali di continuita' assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina 1. Lo svolgimento dell'attivita' presso le Unita' speciali di continuita' assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' compatibile con lo svolgimento dell'attivita' di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina)).