((Art. 19 septies 
 
Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei
                           piccoli centri 
 
  1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di  telemedicina  da
parte dei cittadini dei piccoli  centri  urbani,  alle  farmacie  che
operano nei comuni o centri abitati con meno  di  3.000  abitanti  e'
riconosciuto un contributo sotto forma  di  credito  d'imposta  nella
misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro  per
ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa  di  cui
al comma 6, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021,
di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di  prestazioni  di
telemedicina di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Ministro  della
salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  57
del 10 marzo 2011. 
  2. Le prestazioni di  telemedicina  di  cui  al  presente  articolo
possono essere erogate presso le farmacie di cui al  comma  1  previo
accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto
massimo di prestazioni annuali e, nei limiti dello stesso, sulla base
di prescrizione del medico di medicina generale  o  del  pediatra  di
libera scelta,  applicando  le  tariffe  stabilite  dal  nomenclatore
tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente  per  il
finanziamento del Servizio sanitario regionale. 
  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i  limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  con
particolare  riguardo  agli  investimenti  che   danno   accesso   al
beneficio,  alle  procedure  di  concessione  e   di   utilizzo   del
contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di  revoca
e all'effettuazione dei controlli. 
  5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». 
  6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  10,715
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto)).