Art. 21 
 
             Misure per la didattica digitale integrata  
 
  1. ((L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  62,
della legge 13 luglio 2015, n. 107,  e'  incrementata))  di  euro  85
milioni per l'anno 2020. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  all'acquisto  di
dispositivi e strumenti digitali individuali per la  fruizione  delle
attivita' di didattica digitale integrata, da concedere  in  comodato
d'uso alle studentesse e  agli  studenti  meno  abbienti,  anche  nel
rispetto  dei  criteri  di  accessibilita'   per   le   persone   con
disabilita', nonche' per l'utilizzo delle  piattaforme  digitali  per
l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita' di rete. 
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse  di  cui  al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche,  tenuto  conto
del fabbisogno rispetto al numero  di  studenti  di  ciascuna  e  del
contesto socio-economico delle famiglie. 
  4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti  di  cui  al
comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1,  commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Qualora  non  sia
possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche
provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  5. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  ad  anticipare  in
un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in
attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine
iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento  dei
controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al  presente  articolo
in relazione alle finalita' in esso stabilite. 
  6.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del
presente articolo  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria. 
  ((6-bis.  In  conseguenza  anche   dei   periodi   di   sospensione
dell'attivita' didattica in presenza negli  istituti  scolastici,  e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione  un
fondo per il recupero dei gap formativi, con  una  dotazione  pari  a
5.532.195 euro per l'anno 2021. 
  6-ter.  Le  risorse  di  cui  al   comma   6-bis   sono   destinate
esclusivamente    all'attivazione     di     attivita'     didattiche
extracurricolari  in  presenza,  con  riferimento  alle   istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad
eventuali   carenze   formative    conseguenti    allo    svolgimento
dell'attivita' didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il
recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel  piano  triennale
dell'offerta formativa. 
  6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti le modalita' di  presentazione  delle
istanze  da  parte  delle   singole   istituzioni   scolastiche   per
l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per  la
remunerazione  del   personale   docente,   secondo   la   disciplina
contrattuale  vigente,  a   titolo   di   attivita'   aggiuntive   di
insegnamento, nonche' i criteri per il riparto  delle  medesime,  con
riferimento  alle  istituzioni  scolastiche  del   primo   ciclo   di
istruzione  che,  sulla  base  dei  dati  relativi  ai   livelli   di
apprendimento  degli  studenti,  si  trovano  in  una  situazione  di
maggiore svantaggio. 
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5.532.195
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto)). 
  7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 34. 
  ((7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e  prorogato
con delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020  e  del  7
ottobre 2020, sono stanziati, per le finalita' di cui al comma  2,  2
milioni di euro per l'anno 2021  da  trasferire  alla  regione  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano per il riparto, nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  in
favore  delle  istituzioni  scolastiche  situate  nei  territori   di
competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  34,
comma 6, del presente decreto)).