((Art. 21 bis Misure per la proroga dei dottorati di ricerca 1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche' i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facolta' di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalita' sono rese disponibili per le altre finalita' del fondo per il finanziamento ordinario delle universita')).