((Art. 21 bis 
 
           Misure per la proroga dei dottorati di ricerca 
 
    
  1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19,  i  dottorandi  dell'ultimo  anno  di  corso  che   abbiano
beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236,  comma  5,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono  presentare  richiesta  di
proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del  corso  con
conseguente  erogazione  della  borsa  di  studio  per   il   periodo
corrispondente. Della proroga del termine finale  del  corso  possono
fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio,  nonche'
i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato  di
ricerca.  In  tale  ultimo  caso  la  pubblica   amministrazione   di
appartenenza ha facolta' di prolungare il congedo per un periodo pari
a quello della proroga del corso di dottorato. Per  le  finalita'  di
cui al presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario  delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 21,6 milioni di euro per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a  21,6
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto. Le eventuali  risorse  non  utilizzate  per  la
predetta finalita' sono rese disponibili per le altre  finalita'  del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita')).