((Art. 23 bis 
 
Disposizioni per la decisione  dei  giudizi  penali  di  appello  nel
  periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la
decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la
corte di appello procede in camera di  consiglio  senza  l'intervento
del pubblico ministero e dei difensori, salvo  che  una  delle  parti
private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale
o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire. 
  2.  Entro  il  decimo  giorno  precedente  l'udienza,  il  pubblico
ministero  formula  le  sue  conclusioni  con  atto  trasmesso   alla
cancelleria della corte  di  appello  per  via  telematica  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
o a mezzo dei sistemi che sono resi  disponibili  e  individuati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati. La cancelleria invia l'atto  immediatamente,  per  via
telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che,  entro  il
quinto  giorno   antecedente   l'udienza,   possono   presentare   le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della  corte
di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente
decreto. 
  3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le  modalita'
di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo  della  decisione  e'
comunicato alle parti. 
  4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto  dal
pubblico ministero o dal difensore entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni  liberi  prima  dell'udienza  ed  e'  trasmessa  alla
cancelleria  della  corte  di  appello   attraverso   i   canali   di
comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti  dal
comma 2. Entro  lo  stesso  termine  perentorio  e  con  le  medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta  di
partecipare all'udienza. 
  5. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei
procedimenti nei quali  l'udienza  per  il  giudizio  di  appello  e'
fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020. 
  6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei  procedimenti
nei quali l'udienza e' fissata tra  il  sedicesimo  e  il  trentesimo
giorno dalla data del 9 novembre 2020, la  richiesta  di  discussione
orale o di  partecipazione  dell'imputato  all'udienza  e'  formulata
entro il termine perentorio  di  cinque  giorni  a  far  data  dal  9
novembre 2020. 
  7. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10  e
27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  e  all'articolo
310  del  codice  di  procedura  penale.  In  quest'ultimo  caso,  la
richiesta di  discussione  orale  di  cui  al  comma  4  deve  essere
formulata entro il termine perentorio di cinque giorni  liberi  prima
dell'udienza)).