((Art. 23 quinquies 
 
Estensione delle risorse finanziarie ai soggetti  accolti  presso  le
  residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza 
 
  1. Al fine di non vanificare la  portata  innovativa  dell'articolo
3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di  rispettare  le
misure  di   prevenzione   legate   all'emergenza   da   COVID-19   e
contestualmente  di  implementare  la  capienza  e  il  numero  delle
strutture sul territorio nazionale delle residenze  per  l'esecuzione
delle  misure  di  sicurezza,  l'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia
da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2,  comma
7, lettere a) e b), del decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
che, a tale fine, restano acquisite all'entrata  del  bilancio  dello
Stato)).