Art. 24 
 
Disposizioni per la semplificazione delle attivita'  di  deposito  di
  atti,   documenti   e   istanze   nella   vigenza    dell'emergenza
  epidemiologica da COVID-19 
 
  1. In deroga ((a quanto previsto)) dall'articolo 221, comma 11, del
decreto-legge n. 34 del 2020  convertito  con  modificazioni  ((dalla
legge n. 77)) del  2020,  fino  alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito  di
memorie,  documenti,  richieste  ed  istanze  indicate  dall'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale  presso  gli  uffici
delle  procure  della  repubblica   presso   i   tribunali   avviene,
esclusivamente, mediante deposito dal  portale  del  processo  penale
telematico individuato con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia  e
con le modalita' stabilite ((nel medesimo provvedimento)),  anche  in
deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo  4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita'
stabilite dal provvedimento. 
  2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  della  giustizia,  saranno
indicati gli  ulteriori  atti  per  quali  sara'  reso  possibile  il
deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1. 
  3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile  il  deposito
telematico ai sensi dei commi 1 e 2,  sono  autorizzati  all'utilizzo
del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da
parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati. 
  4. Per tutti gli atti,  documenti  e  istanze  comunque  denominati
diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino  alla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  e'
consentito  il  deposito   con   valore   legale   ((mediante   invio
dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro
generale degli  indirizzi  certificati  di  cui  all'articolo  7  del
regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della  giustizia))  21
febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al  periodo
precedente deve essere effettuato  presso  gli  indirizzi  PEC  degli
uffici giudiziari destinatari ed indicati in  apposito  provvedimento
del Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati,
((pubblicato nel portale)) dei servizi telematici.  Con  il  medesimo
provvedimento  sono  indicate  le  specifiche  tecniche  relative  ai
formati degli atti ((e alla sottoscrizione digitale)) e le  ulteriori
modalita' di  invio.  ((Quando  il  messaggio  di  posta  elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita nel  provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui
al presente comma, il deposito puo' essere eseguito mediante  l'invio
di piu' messaggi di posta elettronica  certificata.  Il  deposito  e'
tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza)). 
  5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei  difensori
inviati tramite posta elettronica certificata ai  sensi  del  ((comma
4)), il  personale  di  segreteria  e  di  cancelleria  degli  uffici
giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di  ricezione  e
ad  inserire  l'atto  nel  fascicolo  telematico.   Ai   fini   della
continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo  provvede,  altresi',
all'inserimento nel predetto fascicolo di copia  analogica  dell'atto
ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella  di
posta  elettronica  certificata  dell'ufficio  ((e  dell'intestazione
della casella di posta elettronica certificata di provenienza)). 
  6. Per gli atti di  cui  al  comma  1  e  per  quelli  che  saranno
individuati ai sensi del comma 2 l'invio  tramite  posta  elettronica
certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge. 
  ((6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1,  e
583 del codice di procedura penale, quando  il  deposito  di  cui  al
comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma  di  documento
informatico  e'  sottoscritto  digitalmente  secondo   le   modalita'
indicate con il provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi
informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica
indicazione degli allegati, che sono trasmessi in  copia  informatica
per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita'
all'originale. 
  6-ter.  L'impugnazione  e'  trasmessa  tramite  posta   elettronica
certificata  dall'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del
difensore a  quello  dell'ufficio  che  ha  emesso  il  provvedimento
impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita'  e  nel
rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non  si  applica  la
disposizione  di  cui  all'articolo  582,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale. 
  6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono  proposti,  nei  termini
rispettivamente previsti, secondo le  modalita'  indicate  nei  commi
6-bis e 6-ter, con atto  in  formato  elettronico  trasmesso  tramite
posta elettronica certificata  dall'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  del  difensore  a  quello   dell'ufficio   del   giudice
dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4. 
  6-quinquies. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6-bis,  6-ter  e
6-quater si applicano a tutti  gli  atti  di  impugnazione,  comunque
denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni  di  cui  agli
articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai
reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n.  354.
Nel caso di richiesta di riesame o di  appello  contro  ordinanze  in
materia  di  misure  cautelari   personali   e   reali,   l'atto   di
impugnazione, in  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  6-ter,  e'
trasmesso  all'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   del
tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice  di  procedura
penale. 
  6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo  591  del  codice  di
procedura penale, nel caso di proposizione  dell'atto  ai  sensi  del
comma 6-bis l'impugnazione e' altresi' inammissibile: 
    a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto digitalmente
dal difensore; 
    b) quando le copie informatiche per  immagine  di  cui  al  comma
6-bis  non  sono  sottoscritte   digitalmente   dal   difensore   per
conformita' all'originale; 
    c)  quando  l'atto  e'  trasmesso  da  un  indirizzo   di   posta
elettronica certificata che non e'  presente  nel  Registro  generale
degli indirizzi certificati di cui al comma 4; 
    d)  quando  l'atto  e'  trasmesso  da  un  indirizzo   di   posta
elettronica certificata che non e' intestato al difensore; 
    e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta elettronica
certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il
provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale  dei
sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso  di
richiesta di riesame o di appello  contro  ordinanze  in  materia  di
misure  cautelari  personali  e  reali,  a  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata diverso da quello indicato per  il  tribunale
di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale  dal
provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati di cui al comma 4. 
  6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che  ha
emesso il provvedimento  impugnato  dichiara,  anche  d'ufficio,  con
ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione
del provvedimento impugnato. 
  6-octies. Le disposizioni  del  comma  6-sexies  si  applicano,  in
quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies. 
  6-novies.  Ai  fini  dell'attestazione  del  deposito  degli   atti
trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da
6-bis a 6-quinquies e della continuita' della  tenuta  del  fascicolo
cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5. 
  6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis  a  6-novies  si
applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli  atti  di
opposizione e ai  reclami  giurisdizionali  proposti  successivamente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Fino alla suddetta data  conservano  efficacia  gli
atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione  e  i
reclami  giurisdizionali   in   formato   elettronico,   sottoscritti
digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto alla casella di  posta  elettronica  certificata
del giudice competente, ai sensi del comma 4. 
  6-undecies.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente)).