Art. 28 
 
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta' 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  ferme  le
ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge  26  luglio
1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono
essere concesse licenze con durata superiore a quella ((prevista  dal
primo comma del predetto articolo 52)), salvo che  il  magistrato  di
sorveglianza ravvisi gravi motivi  ostativi  alla  concessione  della
misura. 
  2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo'  estendersi
oltre il ((31 gennaio 2021)).