((Art. 31 decies 
 
Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 
 
  1. All'articolo 58  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «pari a 600 milioni di euro per  l'anno
2020 che costituisce limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti:
«pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per
l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa.  Le  risorse  relative
all'anno 2021 concorrono al finanziamento  e  all'integrazione  delle
istanze di contributo gia' presentate entro il  15  dicembre  2020  e
parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020  nonche'
al finanziamento delle  eventuali  ulteriori  istanze  di  contributo
raccolte con le medesime modalita' e procedure di cui al comma 6  del
presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali 27 ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al  fine  di  un  celere  avvio
delle  procedure  di  erogazione  del  contributo  ivi  previsto,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede  a
trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del
citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020,  entro  il  31  dicembre
2020, un importo pari a 250 milioni di euro»; 
    b) al comma 2, le parole da: «con codice ATECO prevalente» fino a
«materia prima di territorio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con
codice ATECO prevalente 56.10.11,  56.21.00,  56.29.10,  56.29.20  e,
limitatamente alle attivita'  autorizzate  alla  somministrazione  di
cibo, 55.10.00, nonche' con codice ATECO  55.20.52  e  56.10.12,  per
l'acquisto di  prodotti,  inclusi  quelli  vitivinicoli,  di  filiere
agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima
di  territorio.  Gli  ittiturismi,  ai  soli  fini   della   presente
procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12». 
  2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 27 ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, e' conseguentemente adeguato  a
quanto previsto al comma 1, lettera a). 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).