((Art. 31 quater 
 
Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle  elezioni  suppletive
  per la Camera dei deputati e per il  Senato  della  Repubblica  per
  l'anno 2020 
 
  1.  In  considerazione  della  grave  recrudescenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19  e  al  fine  di  contenere  il  carattere
particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a  quanto  previsto
dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,   n.   361,   nonche'
dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni  suppletive  per  i
seggi della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica
dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il  31
marzo 2021. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa  si  provvede  con  le
sole  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente)).