((Art. 32 ter 
 
Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari 
 
  1. Al fine della corresponsione dell'indennita' di udienza  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.
273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la  funzione  di
giudice onorario di tribunale,  la  modalita'  di  svolgimento  delle
udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  si  intende
equiparata alla modalita' di  svolgimento  delle  udienze  civili  in
presenza. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).