((Art. 32 quater 
 
Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro
  delle categorie soggette a restrizioni in  relazione  all'emergenza
  da COVID-19  
 
  1. Fermi restando gli obiettivi di finanza  pubblica  a  carico  di
ciascuna regione a statuto ordinario di  cui  all'articolo  1,  comma
841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  assegnato
alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250
milioni  di  euro  ripartito  secondo  la  tabella  A,  destinato  al
finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in  scadenza
nell'anno 2020. Il contributo non concorre  alla  determinazione  del
saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate  al
ristoro  delle  categorie  soggette  a   restrizioni   in   relazione
all'emergenza da  COVID-19  o  riversate  al  bilancio  dello  Stato,
qualora i ristori stessi non siano assegnati  entro  il  31  dicembre
2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle  risorse
trasferite  dal  bilancio  dello  Stato  connesse  all'emergenza   da
COVID-19 possono essere stabilite dalle regioni sino al  31  dicembre
2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri, pari a 250 milioni
di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare  e  a
250 milioni di euro per  l'anno  2021  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
                              Tabella A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle regioni a statuto ordinario un
contributo  di  110  milioni  di  euro  destinato  al  ristoro  delle
categorie  soggette  a  restrizioni  in  relazione  all'emergenza  da
COVID-19. Il riparto del contributo fra  le  regioni  e'  effettuato,
sulla  base  della  proposta  formulata  dalle  regioni  in  sede  di
auto-coordinamento, con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro il 31 gennaio 2021 sulla base dei seguenti criteri: 
    a) quanto a 90 milioni di euro: 
      1) nella misura del 50 per cento per le regioni  caratterizzate
da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio  alto,
e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato; 
      2) nella misura del 30 per cento per le regioni  caratterizzate
da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio  alto,
e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato; 
      3) nella misura del 20 per cento per le regioni non  rientranti
nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2); 
    b)  quanto  a  20  milioni  di  euro  considerando   le   regioni
destinatarie di  ordinanze  regionali  piu'  restrittive  rispetto  a
quanto disposto dai provvedimenti  governativi,  adottate  fino  alla
data della proposta di cui al presente comma. 
  3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni di euro,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto)).