Art. 13 
 
 
                             Formazione 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  737,  comma  1  le  parole:  «due  anni»   sono
sostituite dalle seguenti: 
      «un anno»; 
    b) all'articolo 737-bis, comma  1  le  parole:  «due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: 
      «un anno». 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 737 e 737-bis  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 737 (Corso formativo per  ufficiali  del  ruolo
          tecnico) - 1. I tenenti del ruolo tecnico  sono  ammessi  a
          frequentare un corso formativo, della durata non  inferiore
          un anno, al termine del  quale  e'  determinata  una  nuova
          anzianita' relativa in base  all'ordine  della  graduatoria
          finale del corso.». 
                «Art. 737-bis (Corso di formazione per ufficiali  del
          ruolo forestale) - 1. I tenenti del  ruolo  forestale  sono
          ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non
          inferiore a un anno, al termine del  quale  e'  determinata
          una nuova anzianita'  relativa  in  base  all'ordine  della
          graduatoria finale del corso.».