Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. Per ciascuna procedura concorsuale, la commissione  esaminatrice
e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e'  presieduta  da
un dirigente del  Corpo  nazionale,  di  qualifica  non  inferiore  a
dirigente superiore, e composta da un numero  di  componenti  esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore  a  quattro,
dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante, e
da un segretario. Con il medesimo decreto e'  nominato,  per  ciascun
componente,  un  membro  supplente,  per  le  ipotesi  di  assenza  o
impedimento  del  componente  effettivo.  Per  le  prove  di   lingua
straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione
con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue  previste
nel bando di concorso e di un esperto di  informatica.  Ove  non  sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  del  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno  di
equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. 
  3. In relazione al numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare  le
sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle
stesse. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487: 
              «4.  Il  presidente  ed  i  membri  delle   commissioni
          esaminatrici possono essere scelti anche tra  il  personale
          in quiescenza che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio
          attivo,  la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi   sopra
          indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza  non
          e' consentita se il rapporto di servizio sia stato  risolto
          per motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per
          decadenza dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni
          caso, qualora  la  decorrenza  del  collocamento  a  riposo
          risalga ad oltre un triennio dalla  data  di  pubblicazione
          del bando di concorso.».