Art. 12 Richiesta di riesame 1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al RPCT dell'ANAC, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni dall'acquisizione all'Ufficio protocollo dell'istanza, informandone il Consiglio. 2. Nei casi in cui il titolare dell'Ufficio responsabile del procedimento coincida con il RPCT dell'ANAC, sulla richiesta di riesame provvede il Segretario generale. In tali ipotesi, nei provvedimenti adottati in prima istanza, l'Ufficio responsabile del procedimento indica al richiedente che all'istanza di riesame provvede il Segretario generale. 3. L'istanza di riesame viene presentata ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata acquisita all'ufficio protocollo dell'Autorita', ovvero nel giorno in cui e' acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo accessofoia@pec.anticorruzione.it dedicato esclusivamente alle istanze di accesso civico generalizzato nei confronti dell'ANAC. 4. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto trasparenza. 5. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT e' sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, in conformita' all'art. 5, comma 7, del decreto trasparenza.