Art. 7 
 
                Ufficio responsabile del procedimento 
 
  1.   L'Ufficio   unico   trasmette   tempestivamente    all'Ufficio
responsabile del procedimento l'istanza per la relativa  istruttoria.
Qualora la richiesta riguardi dati e/o documenti detenuti da  diversi
uffici, l'Ufficio unico trasmette la richiesta a detti uffici per  la
relativa istruttoria. 
  2. Nel caso in cui l'istanza  non  sia  presentata  secondo  quanto
previsto dall'art. 5, ovvero nella  stessa  non  siano  presenti  gli
elementi di cui all'art. 6, l'Ufficio responsabile  del  procedimento
ne da' comunicazione all'istante che' provvede al completamento della
stessa. In tal caso, il termine di conclusione  del  procedimento  di
cui all'art. 9  inizia  a  decorrere  dall'acquisizione  dell'istanza
all'ufficio protocollo dell'Autorita'. 
  3. L'Ufficio  responsabile  del  procedimento  cura  l'istruttoria,
anche tenendo conto delle informazioni disponibili nel registro degli
accessi e risponde all'interessato, sentito, ove ritenuto necessario,
l'Ufficio unico che si esprime al solo fine di assicurare la coerenza
degli orientamenti interpretativi dell'Autorita' e  il  rispetto  dei
limiti e delle esclusioni previsti dalla normativa,  in  particolare,
nei casi di rifiuto o di differimento della richiesta. 
  4.  Nei  casi  di  discordanza  tra   la   decisione   dell'Ufficio
responsabile del procedimento  e  quanto  rappresentato  dall'Ufficio
unico sentito  ai  sensi  del  comma  3  del  presente  articolo,  la
decisione  e'  comunque   assunta   dall'Ufficio   responsabile   del
procedimento. Resta ferma la possibilita' di sottoporre la  questione
al Consiglio ai sensi di quanto previsto all'art. 11. 
  5. Se i documenti e/o i dati richiesti  sono  gia'  pubblicati  sul
sito   istituzionale   dell'ANAC,    l'Ufficio    responsabile    del
procedimento, previa verifica con il RPCT dell'Autorita', comunica al
richiedente il relativo collegamento ipertestuale.