Art. 7 Ufficio responsabile del procedimento 1. L'Ufficio unico trasmette tempestivamente all'Ufficio responsabile del procedimento l'istanza per la relativa istruttoria. Qualora la richiesta riguardi dati e/o documenti detenuti da diversi uffici, l'Ufficio unico trasmette la richiesta a detti uffici per la relativa istruttoria. 2. Nel caso in cui l'istanza non sia presentata secondo quanto previsto dall'art. 5, ovvero nella stessa non siano presenti gli elementi di cui all'art. 6, l'Ufficio responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante che' provvede al completamento della stessa. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 9 inizia a decorrere dall'acquisizione dell'istanza all'ufficio protocollo dell'Autorita'. 3. L'Ufficio responsabile del procedimento cura l'istruttoria, anche tenendo conto delle informazioni disponibili nel registro degli accessi e risponde all'interessato, sentito, ove ritenuto necessario, l'Ufficio unico che si esprime al solo fine di assicurare la coerenza degli orientamenti interpretativi dell'Autorita' e il rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti dalla normativa, in particolare, nei casi di rifiuto o di differimento della richiesta. 4. Nei casi di discordanza tra la decisione dell'Ufficio responsabile del procedimento e quanto rappresentato dall'Ufficio unico sentito ai sensi del comma 3 del presente articolo, la decisione e' comunque assunta dall'Ufficio responsabile del procedimento. Resta ferma la possibilita' di sottoporre la questione al Consiglio ai sensi di quanto previsto all'art. 11. 5. Se i documenti e/o i dati richiesti sono gia' pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC, l'Ufficio responsabile del procedimento, previa verifica con il RPCT dell'Autorita', comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.