Art. 9 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude,  in
assenza di controinteressati, con provvedimento espresso  e  motivato
nel  termine  di   trenta   giorni   dall'acquisizione   dell'istanza
all'Ufficio protocollo dell'Autorita'. 
  2.  In  presenza  di  controinteressati,   decorsi   dieci   giorni
dall'ultima   data    di    ricezione    della    comunicazione    ai
controinteressati, l'Ufficio responsabile del procedimento, accertata
la ricezione delle comunicazioni inviate ai  controinteressati  e  in
mancanza di opposizione di questi ultimi, provvede sulla richiesta di
accesso civico generalizzato. 
  3. Ove il controinteressato abbia espresso la propria opposizione e
l'Ufficio  responsabile  del   procedimento   ritenga   comunque   di
accogliere la richiesta di accesso civico generalizzato, salvi i casi
di comprovata indifferibilita', l'Ufficio  ne  da'  comunicazione  al
controinteressato e provvede a  trasmettere  i  dati  e  i  documenti
richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione  della  stessa
da  parte  del  controinteressato.  Entro  lo   stesso   termine   il
controinteressato  puo'  presentare  istanza  di  riesame  ai   sensi
dell'art. 12.