Art. 7 Contenuto del piano di finanziamento individuale 1. Il piano di finanziamento delle imprese di cui all'art. 3 lettere a), b) e c) contiene i dati e le informazioni di cui all'art. 5 e tiene conto dei seguenti criteri: a) le strategie che si intendono adottare sono idonee a ripristinare, entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza, un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo o a ridurre il profilo di rischio; b) le proiezioni degli effetti delle misure di risanamento di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed e) sulle grandezze di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno, su base trimestrale, e riguardano esclusivamente gli elementi di cui all'art. 223-ter, comma 1, lettere a), b) e d) del codice; c) la previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui all'art. 5, comma 1, punti d) ed e) sul bilancio di esercizio sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno, su base semestrale; d) la previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui all'art. 5, comma 1, punti d) ed e) sulla situazione di liquidita' sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno, su base mensile; e) con riguardo alle principali ipotesi di stima delle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, punto i) non e' dovuta l'indicazione degli scostamenti rilevanti dalle ipotesi utilizzate per l'ultima relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilita' dell'impresa. 2. L'IVASS, comunica all'impresa se alcuni dei criteri di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non trovano applicazione. 3. Qualora l'impresa abbia ripristinato l'osservanza del requisito patrimoniale minimo entro il termine previsto per la presentazione del piano, le informazioni da riportare sono graduate secondo un principio di proporzionalita' e le proiezioni di cui al comma 1, lettere b) e d), sono effettuate su base semestrale.