((Art. 11 bis 
 
Definizione dei soggetti ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 1,
           comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
 
  1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e del relativo impatto sul  sistema  di  istruzione  tecnica
superiore,  fino  al  31  dicembre   2021   sono   ammissibili   alle
agevolazioni  previste  dal  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 18 dicembre 2020, recante termini, modalita'  e  condizioni
per la concessione delle risorse previste  dall'art.  1,  comma  412,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire  la
diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti
nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie  ad  accompagnare  e
sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo  economico  e
la competitivita' del sistema produttivo, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2021, gli istituti tecnici superiori che,
alla data di presentazione della domanda, sono in possesso anche  del
solo requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera e),  del  medesimo
decreto ministeriale 18 dicembre 2020, per il quale  sono  esclusi  i
contributi  erogati  annualmente  dal  Ministero  dell'istruzione  in
relazione ai progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle  misure  nazionali
di sistema di cui all'art. 12, comma 5, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  412,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «412. Al fine  di  favorire,  attraverso  il  sistema
          degli  istituti  tecnici  superiori,  la  diffusione  della
          cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e
          sostenere in modo sistematico le  misure  per  lo  sviluppo
          economico  e  la  competitivita'  del  sistema   produttivo
          italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui  all'art.  1,
          comma 875, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  come
          incrementato dall'art. 1, comma 67, della legge 27 dicembre
          2017, n. 205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti
          in conto capitale non  inferiori  a  euro  400.000  per  la
          infrastrutturazione di sedi e  laboratori  coerenti  con  i
          processi di innovazione tecnologica 4.0.  Le  risorse  sono
          ripartite  con  decreto  del   Ministero   dello   sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera
          b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione  del  18  dicembre
          2020,  reca:  «Termini,  modalita'  e  condizioni  per   la
          concessione delle risorse previste dall'art. 1, comma  412,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  con  l'obiettivo  di
          favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle
          tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0,
          necessarie ad accompagnare e sostenere in modo  sistematico
          le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del
          sistema produttivo.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          25 gennaio 2008 (Linee guida per  la  riorganizzazione  del
          Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore  e  la
          costituzione  degli   istituti   tecnici   superiori),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile
          2008.