Art. 11 
 
              Fattura cartacea senza addebito d'imposta 
 
  1. Se la fattura cartacea non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in
correlazione  al  tipo  di  beni  ceduti  e  al  corrispettivo  delle
operazioni poste in essere, gli operatori economici sammarinesi: 
    a) emettono fattura in due esemplari, indicando  sia  il  proprio
numero identificativo sia quello della partita  IVA  del  cessionario
italiano; 
    b) presentano all'ufficio tributario le due fatture  accompagnate
da un elenco riepilogativo in due copie; 
    c) trasmettono al cessionario uno dei due esemplari della fattura
restituiti dall'ufficio tributario dopo avervi apposto  il  timbro  a
secco circolare di cui all'art. 5, comma 1, lett. b). 
  2. Gli operatori economici italiani: 
    a) assolvono l'imposta a norma dell'art. 17, secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  indicandone
l'ammontare sull'esemplare  della  fattura  trasmessa  dal  fornitore
sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c); 
    b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23  e
25 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del  1972,  e
successive modifiche ed  integrazioni,  secondo  le  modalita'  ed  i
termini in essi stabiliti e possono operare, ai sensi degli  articoli
19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata
in via di rivalsa.