Art. 12 
 
               Violazione dell'obbligo di fatturazione 
 
  1. Il cessionario  italiano  se  non  ha  ricevuto  fattura,  o  ha
ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della  stessa  o
alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6, comma  9-bis
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.