Art. 33 
 
Servizi territoriali e ospedalieri di  Neuropsichiatria  infantile  e
  dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi 
 
  1. Nelle more di un intervento organico strutturale  a  regime,  al
fine  di  potenziare  i  servizi  territoriali   e   ospedalieri   di
Neuropsichiatria infantile  e  dell'adolescenza  e  di  garantire  la
prevenzione e la presa in carico  multidisciplinare  dei  pazienti  e
delle  loro  famiglie,  assicurando  adeguati  interventi  in  ambito
sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai  bisogni  di  salute
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  ai  vincoli  previsti
dalla legislazione vigente  in  materia  di  personale  e  fino  alla
concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8  milioni  di  euro,
possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali,  utilizzare
forme di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, fino al  31  dicembre  2021,  per  il  reclutamento  di
professionisti sanitari e di assistenti sociali. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e'  autorizzata,  per  l'anno
2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello  del
finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  cui  concorre  lo
Stato e' incrementato di 8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Al
relativo finanziamento  accedono  tutte  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.  La  ripartizione
complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro e' riportata nella
tabella C allegata al presente decreto. 
  3. Al fine  di  tutelare  la  salute  e  il  benessere  psicologico
individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle  forme
di disagio psicologico dei bambini e degli  adolescenti,  conseguenti
alla pandemia da COVID-19, le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale a conferire, in  deroga  all'articolo  7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino  al  31  dicembre
2021,  incarichi  di  lavoro  autonomo,   anche   di   collaborazione
coordinata e continuativa,  a  psicologi,  regolarmente  iscritti  al
relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le  prestazioni
psicologiche, anche domiciliari, a  cittadini,  minori  ed  operatori
sanitari, nonche' di garantire  le  attivita'  previste  dai  livelli
essenziali  di  assistenza  (LEA)  per  una  spesa  complessiva   non
superiore all'importo  indicato  per  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma nella tabella di cui al comma 5. 
  4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la  propria  attivita',
per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito
dei servizi territoriali e agli stessi e'  riconosciuto  un  compenso
lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 3 e'  autorizzata,  per  l'anno
2021, la spesa complessiva di 19.932.000  euro.  Conseguentemente  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e' incrementato di 19.932.000 euro  per  l'anno
2021. Al relativo  finanziamento  accedono  tutte  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.  La  ripartizione
complessiva del finanziamento pari a  19.932.000  euro  e'  riportata
nella tabella D allegata al presente decreto. 
  6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  27,932
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
  (( 6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della  salute  e'
istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi
del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai
servizi psicologici delle fasce piu' deboli  della  popolazione,  con
priorita' per i pazienti affetti da  patologie  oncologiche,  nonche'
per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti  in  eta'
scolare. 
  6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine  del  rispetto  del
limite di spesa autorizzato. 
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a  10  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.))