Art. 12 
 
  Al termine delle operazioni di assegnazione dei titoli di cui  agli
articoli  precedenti,  ha  inizio  il  collocamento   della   tranche
«supplementare» dei titoli stessi, secondo le modalita' indicate  nei
successivi articoli. 
  L'importo della tranche «supplementare» e' pari  al  30  per  cento
dell'ammontare massimo offerto  nell'asta  «ordinaria»  per  i  nuovi
titoli e al 15 per cento  del  medesimo  ammontare,  per  le  tranche
successive. 
  L'importo  della  tranche  supplementare  dei  buoni   del   Tesoro
poliennali  nominali  e  indicizzati   all'inflazione   puo'   essere
aumentato  dal  15  al  20  per  cento,  relativamente  alle  tranche
successive  alla  prima,  anche  nel  caso  di  emissione  congiunta,
mediante apposita  disposizione  contenuta  nei  singoli  decreti  di
emissione. 
  Per  i  titoli  emessi  congiuntamente,   ai   fini   del   calcolo
dell'importo spettante di diritto a ciascuno  «Specialista»,  con  le
modalita' sopra indicate,  le  suddette  percentuali  sono  calcolate
sull'ammontare effettivamente collocato. 
  Per la determinazione della durata dei titoli non piu' in corso  di
emissione, si fa riferimento alla vita residua dei titoli stessi. 
  Per i titoli emessi congiuntamente e  quindi  in  caso  di  importo
offerto complessivo  per  due  o  piu'  emissioni,  per  ogni  titolo
l'importo della tranche «supplementare» e' pari al 15 per cento o  al
20 per cento, ove applicata la facolta' di incremento di cui al comma
3, dell'ammontare effettivamente collocato nell'asta «ordinaria»;  il
predetto importo viene arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro piu'
vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime  tre  cifre
dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro. 
  Possono partecipare al  collocamento  supplementare  esclusivamente
gli operatori «specialisti» che abbiano  partecipato  all'asta  della
tranche «ordinaria». La tranche supplementare viene ripartita tra gli
«specialisti» con le modalita' indicate al successivo art. 14. 
  Delle  operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  viene
redatto apposito verbale.